Condominio

Ripartizione spese consumi idrici: se non si può calcolare il consumo si paga secondo millesimi

Necessaria l'unanimità qualora si dovessero decidere regole diverse

di Selene Pascasi

Le spese per il consumo idrico vanno ripartite, in via preferenziale, in base a quello che è l'effettivo consumo se rilevabile con le opportune strumentazioni tecniche ad esempio con l'installazione in ogni singola unità di un apposito contatore la cui lettura sia certezza dei costi addebitati. In assenza di contatore, il consumo sarà calcolato in proporzione al valore di proprietà di ciascuno espresso in millesimi e tale criterio potrà essere derogato solo con il consenso unanime di tutti i condòmini. Lo sottolinea il Tribunale di Roma con sentenza numero 15467 del 5 novembre 2020.

I fatti
A citare in causa il condominio, impugnando la delibera di approvazione del riparto dei consumi idrici relativi a consuntivo e preventivo, è la Srl proprietaria di un'unità immobiliare. Era scorretta, rileva, la divisione delle eccedenze dei consumi attribuite all'appartamento da essa condotto in locazione con destinazione di bar/bistrot. L'approvazione del riparto spese del consuntivo condominiale, spiega, era intervenuta in assenza dell'approvazione del riparto spese del bilancio consuntivo avendo la precedente deliberazione sì approvato tale bilancio con i suoi saldi generali, ma rinviato l'approvazione del riparto per verificare il criterio di ripartizione dei consumi (riparto mai approvato).

In sostanza, tale riparto era illegittimo sia per mancata chiusura della spesa individuale dell'anno precedente che per errato criterio di divisione del costo dei consumi idrici. Di qui, la richiesta di annullamento delle delibere con condanna del condominio alla restituzione delle somme versate in eccesso. L'ente respinge ogni responsabilità: il riparto dei consumi idrici e delle eccedenze derivava direttamente dai calcoli trasmessi da parte del servizio di gestione con tariffazione comunale. E la Srl si era distaccata dall'utenza idrica condominiale solo successivamente.

Il riparto interno delle spese
Il Tribunale romano si sofferma sulla questione più importante perché assorbente tutte le altre. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cassazione 26242/2015), la ripartizione delle spese relative al consumo idrico deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 1123 del Codice civile, norma di riferimento per la disciplina del riparto interno di qualsiasi spesa inerente le unità immobiliari. Più precisamente, tale divisione deve seguire, in via preferenziale, il consumo reale se rilevabile oggettivamente tramite opportune strumentazioni tecniche (si pensi all'installazione in ogni unità di un apposito contatore la cui lettura è base certa per l'addebito dei costi).

Tuttavia, per le abitazioni non provviste di contatore, la ripartizione avverrà – secondo la regola dell'articolo 1123 primo comma – in misura proporzionale al valore di proprietà di ciascuno, espresso in millesimi di proprietà. Criterio che potrà essere derogato soltanto all'unanimità. Ma anche il corrispettivo dovuto al fornitore del servizi o si imputerà ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dalla norma, trattandosi di disposto che va oltre la semplice ripartizione delle spese.

Le omissioni
Nella vicenda, ambedue le parti avevano omesso di precisare la regola di divisione delle spese idriche in eccedenza ritenuta errata. Del resto, tale onere spettava sia al condominio tenuto a dimostrare la correttezza delle ripartizioni deliberate che alla Srl tenuta a fornire concreti elementi di valutazione a supporto della pretesa di restituzione del denaro versato in più. L'unico elemento acquisito era la spartizione a consumo legata alle quattro fasce di eccedenza per tariffe comunali.

Criterio che, per le ragioni esposte, non era adeguato alla fattispecie non essendo gli alloggi dotati di contatori interni atti a fornire dati certi sui consum i dei singoli. Inevitabile, allora, la decisione del Tribunale di Roma di annullare le delibere adottate con esclusivo riguardo all'approvazione dei riparti relativi ai consumi idrici negando, nel contempo, alla Srl la restituzione delle eccedenze reclamate per mancata prova delle ragioni poste a fondamento della domanda.

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