Condominio

Deve essere risarcito il danno dal rumore di campana

Alla Chiesa e agli enti ecclesiastici deve essere applicata la disciplina prevista dal Codice civile

di Giulio Benedetti

L'articolo 844 Codice civile vieta le immissioni , anche rumorose, tra i fondi confinanti se superano la normale tollerabilità , avuto riguardo alla condizione dei luoghi. Pertanto è risarcibile il danno derivante dall'esposizione al rumore derivante alla scampanio delle campane, se lo stesso ha una tale intensità e ripetitività da rendere intollerabile la vita degli abitanti degli immobili confinanti con la chiesa.

Il diritto al risarcimento
È il principio di diritto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 4836/2021 che ha rigettato il ricorso , condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite della controparte e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, avverso una sentenza che aveva condannato il parroco ed una chiesa a risarcire un vicino per il danno cagionatogli dallo scampanio delle campane.

La Corte di appello aveva condannato , sia pure riducendone l'importo, i ricorrenti a pagare una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, poiché il Tribunale aveva accertato la non tollerabilità , all'interno di un'abitazione vicina alla chiesa, delle immissioni rumorose cagionate dal suolo delle campane dell'adiacente campanile delle chiese parrocchiali. Il Tribunale condannava la parrocchia alla riduzione delle emissioni rumorose nei limiti della tollerabilità indicata nella sentenza ed al risarcimento del danno , il cui importo veniva ridotto in appello.

Il limite di tollerabilità
La Cassazione rigettava i motivi di ricorso in quanto gli stessi riproponevano in parte questioni già risolte dai giudici di merito e che , pertanto, erano state oggetto di una doppia conforme valutazione, oppure questioni che non erano state trattate nelle fase del giudizio e che non erano rilevabili d'ufficio. Neppure poteva essere riproposto nel giudizio di legittimità l'accertamento del superamento del limite della normale tollerabilità , in quanto era stato oggetto di due consulenze e che atteneva all'attività valutativa del giudice di merito : il giudice accertava il rapporto di causalità intercorrente tra il rumore delle campane e la cronicizzazione delle patologie della parte attrice.

I precedenti
La Cassazione ha richiamato la sua giurisprudenza (sentenza 2166/2006) per cui qualora sia in discussione la legittimità della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell'uso privato dei beni soggetti alle norme del Codice civile, ex articolo 831 dello stesso codice , salvo che leggi speciali diversamente dispongano, la Chiesa e le altre istituzioni sono tenute all'osservanza , al pari degli altri soggetti giuridici , delle norme di relazione, tra cui rientra l'artiocolo 844 Codice civile. Tali norme non comprimono la libertà religiosa, tutelata dall'articolo 2 della legge 121/1985, poiché lo Stato non ha rinunciato alla tutela dei beni primari garantiti dalla Costituzione (articoli 42 e 32 ) quali il diritto di proprietà e quello della salute. La sentenza 2166/2006 ha ritenuto applicabile la disciplina dell'articolo 844 alle attività sportive praticate all'interno di un campo giochi di una parrocchia.

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