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Teleassemblea, i quorum cambiano?

I quorum necessari per l’assemblea condominiale in videoconferenza sono gli stessi di quelli che abbiamo sempre usato prima della pandemia?

di Rosario Dolce

La domanda

I quorum necessari per l’assemblea condominiale in videoconferenza sono gli stessi di quelli che abbiamo sempre usato prima della pandemia?

A cura di Smart24 Condominio

La videoconferenza, quale modalità di celebrazione dell'assemblea dei condòmini, è stata introdotta dall'articolo 5 bis, comma 1, del Decreto-legge 7 ottobre n. 125, convertito dalla legge n. 159 del 2020, attraverso l'inserimento del comma 6 dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile. La disposizione prevede che la celebrazione di un'assemblea di tal fatta possa avvenire purché sia preliminarmente autorizzata dal regolamento condominiale, ovvero dal consenso espresso da parte della maggioranza dei condòmini (che, se del caso, conterebbero come “teste” e non in ragione dei millesimi attribuiti alle rispettive unità immobiliari”).

La videoconferenza è trattata anche da un'altra disposizione, di valore però secondario rispetto quella appena accennata, quale quella contenuta nel comma 3 dello stesso articolo. La disposizione, in tal caso, prevede che in seno l'avviso di convocazione l'amministratore possa indicare, alternativamente al “rito” fisico, la piattaforma elettronica ove la stessa potrà celebrarsi, nonché gli altri accorgimenti temporali del caso.Va da sé che la tenuta dell'assemblea dei condòmini mediante gli strumenti telematici non condiziona i quorum costitutivi e deliberativi delineati dal Codice civile rispetto le materie oggetto di discussione e deliberazione (vedi, d'esempio, le maggioranze scandite dall'articolo 1136 codice civile).

In altri termini, le delibere dell'assemblee dei condòmini che si celebrano in videoconferenza devono mantenere le stesse, identiche “doppie” maggioranze di quelle tradizionali.

Non c'è alcun collegamento tra le due assemblee. L'unica differenza che si potrebbe trarre dalle due “riunioni”, stando al tenore letterale della disposizione normativa, riguarda la presenza del presidente e del segretario (non prevista per le assemblee fisiche), nonché l'obbligo da parte di costoro di redigerlo e sottoscriverlo per poi spedirlo all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

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