Condominio

I mercoledì della privacy: viola le norme chi rende pubblico l’Iban del condomino

Nel caso di illecita diffusione dei dati, la prova di aver adempiuto ad un obbligo contrattuale o di avere legittimamente riscontrato una richiesta non può giustificare il pregiudizio alla riservatezza

di Carlo Pikler

La Cassazione (Sezione I, ordinanza 4475/2021) ha accolto le lamentele di un condomino, danneggiato da un sinistro, le cui coordinate bancarie (Iban) erano state allegate nel verbale di assemblea in quanto presenti in un atto di liquidazione predisposto dall’assicurazione. Il condomino affermava che l’illegittima diffusione gli aveva provocato «fastidio, preoccupazione, disagio».

La vicenda era stata inizialmente portata dinanzi al Tribunale civile di Roma, che aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal condomino, ritenendo che l’assicurazione, fornendo l’atto di liquidazione al danneggiante che ne aveva fatto richiesta, avesse correttamente adempiuto ad un obbligo contrattuale in favore del proprio assicurato, in quanto l’atto di liquidazione dimostrava che il danno era stato in effetti risarcito.

La Suprema Corte, invece, spiega come l’interessato abbia diritto a che l’informazione oggetto di trattamento risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza.

Il bilanciamento

Occorre effettuare, secondo il Supremo Collegio, il bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, dovendo al riguardo tenersi conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato agli articoli 2 e 21 della Costituzione e all’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e bocciando la poca attenzione data sul punto dal Giudice di primo grado.

L’adempimento non scusa

Conclude la Corte, infatti, che nel caso di illecita diffusione dei dati, la prova di aver adempiuto ad un obbligo contrattuale o di avere legittimamente riscontrato una richiesta, non può giustificare il pregiudizio alla riservatezza del soggetto al quale i dati diffusi si riferiscono. Ciò a maggior ragione laddove si consideri che l’assicurazione avrebbe potuto raggiungere il suo scopo anche con un minimo di diligenza in più, oscurando l’Iban del danneggiato prima di condividere il documento. «In linea generale, molti condòmini sembrano non essersi ancora allineati alle prescrizioni dettate in tema di trattamento dei dati personali. Uno dei temi centrali è quello della formazione: occorre consentire a chi tratta dati personali, a qualunque livello, di riconoscerli, affinché possa quanto meno porsi un dubbio sulla correttezza di un trattamento in atto assumendo le conseguenti iniziative correttive» dichiara l’avvocato Lia Ruozi Berretta, partner di Avvocati.net, che ha segnalato la pronuncia.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©