Condominio

Eredità, il legato abitativo vitalizio esonera dall’inventario

In caso di coniuge o di erede figlio del defunto infatti entrambi si pongono in una posizione privilegiata rispetto ad altri legittimari

di Rosario Dolce

Il legato è una disposizione testamentaria con cui il soggetto attribuisce a una persona (non necessariamente erede) un determinato bene o un determinato diritto. Vi sono anche dei legati che non nascono dalle ultime volontà del defunto, ma che sono previsti direttamente dalla legge: ad esempio, è un legato di questo tipo il diritto di abitazione e di uso che spetta al coniuge superstite. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinuncia.

Il provvedimento
In relazione al legato del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite, di cui all'articolo 540, comma 2, Codice civile, la Cassazione con l'ordinanza 5564 del 1° marzo 2021 , ha appena statuito che la permanenza, dopo il decesso di un coniuge, da parte dell'altro nella casa familiare è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario, anche nell'ipotesi di successione legittima, e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all'eredità.

Le ragioni che giustificano l'esenzione del legatario del diritto di abitazione dall'onere dell'inventario, imposto al chiamato al possesso dei beni dall'articolo 485 Codice civile, operano di contro, con riferimento al legato testamentario del medesimo diritto. Anzi, con maggiore precisione, deve dirsi che è piuttosto la disciplina del legato ex lege che si adegua a quella del legato volontario e non il contrario. Proprio quest'ultima differenza è la peculiarità del caso appena risolto dalla giurisprudenza di legittimità.

La vicenda
Tizio, creditore di Caio, chiedeva al Tribunale competente, convenendo in giudizio il proprio debitore, di accertarsi che il convenuto aveva accettato l'eredità della madre. Questa aveva disposto delle proprie sostanze con testamento nominando eredi i tre figli, incluso il convenuto. L'attore chiariva che l'esigenza di siffatto accertamento si poneva al fine di proseguire l'esecuzione immobiliare nei confronti di Caio su uno degli immobili compresi nell'eredità, e del quale il medesimo convenuto aveva il possesso.Il tribunale rigettava la domanda, valorizzando il fatto che il predetto debitore aveva la disponibilità dell'immobile per titolo diverso dalla chiamata a titolo universale in forza del testamento della madre.

Con il medesimo testamento, infatti, la testatrice aveva disposto in suo favore di un legato abitativo vitalizio avente ad oggetto il bene al possesso del debitore esecutato. La Corte d'appello locale, tuttavia, riformava la sentenza, ritenendo che il possesso del bene oggetto del legato non importasse deroga all'articolo 485 Codice civile, essendo quindi onere del chiamato, pena l'acquisto della qualità di erede puro e semplice, di fare l'inventario nel termine previsto dalla stessa norma.

Il principio di diritto
Secondo la Cassazione, con il provvedimento in commento, le considerazioni proposte dalla corte d'appello, là dove si ipotizza che il legato ex lege in favore del coniuge preesista alla morte, essendo costituito con il matrimonio, sono “fuor d'opera”.Il matrimonio e la preesistente destinazione abitativa dell'immobile costituiscono il presupposto della nascita di diritti sulla casa familiare, che sorgono e si acquistano, al pari del legato testamentario, al momento della morte.

Se il legato è disposto a favore di chi sia chiamato all'eredità a titolo universale (prelegato) le delazioni sono indipendenti; tale indipendenza si risolve nella facoltà del chiamato di rifiutare il legato e accettare l'eredità e viceversa di conseguire il legato rinunciando all'eredità.Le particolarità del legato ex lege in favore del coniuge superstite sono, dunque, altre e non certamente quelle indicate dalla corte d'appello. Secondo l'articolo 540, comma 2, Codice civile quando il valore del legato supera la disponibile, il peso del legato non grava proporzionalmente su tutti i successibili legittimari, ma ricade in primo luogo in conto alla legittima del coniuge, che deve sacrificarsi prima che sia intaccata quella dei figli (senza che ciò, ovviamente, possa mai comportare menomazione alcuna all'avvenuto acquisto del legato ex lege da parte del coniuge).

È chiaro, d'altra parte, che quando il valore dei diritti del coniuge impone il sacrificio della legittima dei figli, gli stessi, benché chiamati nell'intera nuda proprietà, vedono comunque intaccata la propria quota di riserva, perché conseguono un diritto che non eguaglia il valore di quest'ultima. Mentre il legato testamentario -che ricorre nel caso in specie - risulta cumulabile con la legittima e può essere trattenuto dal legatario alla condizione che «il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario» (articolo 560, comma 3, Codice civile). Ergo, con riferimento ai diritti sulla casa familiare, il “coniuge” (o il “figlio”) non è in concorso con gli altri legittimari, come avviene per la legittima in quota, ma è in una posizione di prevalenza.

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