Condominio

Non è definito l’appello se la notifica non va a buon fine

Il difetto rilevato non rende inesistenti le notifiche stesse, ma ne annulla l’efficacia

di Edoardo Valentino

Il caso in commento è relativo ad una controversia tra la proprietaria di un esercizio commerciale e un condominio. La proprietaria lamentava alcuni danni al proprio immobile dovuti alla presunta fuoriuscita di liquami da un impianto condominiale.
A tal fine, non avendo ricevuto soddisfazione in fase antegiudiziale, si risolveva ad agire in sede giudiziale convenendo in giudizio il condominio per chiedere il risarcimento dei danni patiti. Si costituiva in giudizio lo stabile, chiamando in causa la propria assicurazione.

Le pronunce di merito
Il giudizio di primo grado terminava con il rigetto della domanda della parte ricorrente per assenza di prova in merito ai danni asseritamente subiti.Alla luce della soccombenza, quindi, la proprietaria appellava la sentenza di appello.Il processo di appello, tuttavia, terminava immediatamente per vizi formali riguardanti le notificazioni degli atti di appello al condominio e all'assicurazione.L'articolo 330 del Codice di Procedura Civile prevede infatti al comma primo che «Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del g iudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell'articolo 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio».

Difetto di notifica
Nel caso in questione, tuttavia, entrambe le notificazioni dell'atto di citazione in appello avevano avuto dei problemi: la notificazione al condominio non era andata a buon fine per omessa restituzione della ricevuta di ritorno, la cui produzione in giudizio non era quindi stata possibile, mentre la notificazione alla compagnia assicurativa era stata inviata ad un indirizzo differente dall'ufficio del procuratore costituito nel primo grado.

Secondo la Corte d'appello, quindi, dette notificazioni erano inesistenti, ossia non affette da vizi, ma – ben più grave – come se non fossero mai avvenute.Conseguenza della mancata proposizione dell'appello, quindi, era il consolidamento della decisione di primo grado, che diveniva così definitiva.Alla luce di tale valutazione da parte della Corte d'appello alla proprietaria non restava che agire in sede di Cassazione, contestando il ragionamento espresso dal giudice di merito.

La decisione di legittimità
Con la sentenza Cassazione sezione sesta civile, numero 4791 del 23 febbraio 2021, gli ermellini accoglievano il ricorso della proprietaria. Secondo la Cassazione, infatti, per lunga giurisprudenza, notifiche con esito negativo come quelle oggetto del presente caso non erano da considerarsi come inesistenti, ma solo come nulle. A seguito del primo tentativo, quindi, doveva essere consentito all'appellante di procedere a nuova notifica e rimaneva possibile l'appello alla sentenza, senza che questa divenisse definitiva.

La stessa Cassazione a sezioni Unite aveva avuto modo di affermare quanto all'omessa produzione dell'avviso di ricevimento, che «l'inesistenza della notificazione non può essere affermata per il solo fatto che l'appellante abbia omesso di depositare l'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale» (Cassazione sezioni Unite, numero 29387 del 16 dicembre 2008).Quanto alla notificazione ad indirizzo diverso da quello del procuratore costituito nel primo grado che «il luogo in cui la notificazione del ricorso per Cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile […] per la costituzione della parte intimata o in conseguenza della rinnovazione della notificazione» (Cassazione sezioni Unite, numero 14916 del 20 luglio 2016).

Conclusioni
La chiamata in causa dell'assicurazione da parte del condominio, infatti, aveva reso le cause inscindibili, con l'effetto che la proposizione dell'appello all'assicurazione – sia pure con una notifica non andata a buon fine – aveva comportato la valida proposizione dell'impugnazione della prima sentenza.La declaratoria di inammissibilità operata dalla Corte d'appello, quindi, non risultava corretta.In ragione delle suddette valutazioni la Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla ricorrente e, cassata la sentenza d'appello, rinviava il processo al giudice per una nuova valutazione nel merito.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©