Condominio

GUIDE - Colonnine elettriche in condominio: problematiche e rischi antincendio

Per l’installazione vanno seguite precise linee guida predisposte dal ministero degli Interni

di Michele Orefice

L'articolo 119 comma 8 del decreto 34/2020, cosiddetto decreto Rilancio, ha previsto che gli interventi “trainanti” per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali possono elevare al 110% l'aliquota delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Il riconoscimento della maxi detrazione è dettato dal progressivo aumento delle auto alimentate a batteria, che nel prossimo decennio potrebbero essere destinate a superare i veicoli con motori a combustione interna.

Gli obblighi introdotti
In previsione del progressivo aumento delle auto a batteria il Dlgs 48 del 10 giugno 2020, che attua la Direttiva europea 2018/844, ha già prescritto l'obbligo di rispettare i criteri di integrazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici di nuova costruzione o sottoposti ad importanti ristrutturazioni. In condominio «le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli sono approvate dall'assemblea, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del Codice civile» e qualora il condominio dovesse rifiutarsi di approvarne l'installazione, evitando di assumere la relativa delibera entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto dall'interessato all'amministratore, il singolo condomino potrebbe installare tali dispositivi a proprie spese «fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del Codice civile e fermo restando quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del Codice civile” (articolo 17 quinquies, comma II°, del Dl 83/2012 cosiddetto decreto Sviluppo).

Il tipo di colonnine
In sintesi si ragiona di colonnine elettriche ad uso privato o ad uso condominiale. La differenza è che le prime sono un bene disponibile dei singoli proprietari, mentre le colonnine condominiali sono un bene comune utilizzabile da tutti i condòmini, secondo una regolamentazione interna. Ciò non toglie che, nel caso di infrastrutture di ricarica ad uso esclusivo, gli altri condòmini potrebbero decidere di partecipare ai vantaggi dell'innovazione, in ogni tempo, provvedendo a contribuire alle spese per l'esecuzione e manutenzione della colonnina elettrica installata in precedenza, già sostenute dal singolo condomino, seppure con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, ma tenendo conto anche dell'intervenuto deprezzamento del bene.

La gestione condominiale
In prospettiva, poi, con riferimento all'utilizzo di tali innovazioni, tra qualche anno, gli amministratori di condominio potrebbero essere chiamati a dirimere controversie connesse alla gestione delle colonnine condominiali di ricarica. Si pensi, per esempio, alla colonnina elettrica del condominio posizionata in un posto auto condominiale non assegnato. In questo caso il posto auto dovrebbe intendersi riservato alle auto elettriche oppure no? E poi chi potrebbe impedire ad un condomino di parcheggiare la propria auto a carburante nel posto in cui è posizionata la colonnina elettrica? Forse, solo il buon senso potrebbe impedirlo, visto che l'articolo 1120 del Codice civile vieta l'alterazione della destinazione d'uso dei beni comuni, e quindi dei parcheggi condominiali, e soprattutto vieta di impedire agli altri comproprietari di farne parimenti uso.

In altri termini, nessun divieto di parcheggiare veicoli non elettrici nel posto auto con la colonnina potrebbe essere opposto ai condòmini “antisolidali”. In nessun caso, comunque, tali dispositivi elettrici potrebbero arrecare pregiudizio alla stabilità e sicurezza dell'edificio o alterarne il decoro architettonico, così come prescritto dall'articolo 1120 del Codice civile. Di certo sembra difficile immaginare un'alterazione del decoro architettonico, in quanto le colonnine elettriche, a dispetto del termine, in genere non sono altro che semplici alimentatori, tipo quelli del cellulare, ma più grandi. Tant'è che sarebbe più corretto parlare di punto di ricarica da muro, se si pensa che di solito la colonnina è rappresentata da una cassetta tassellata a parete, con prolunga elettrica estraibile.

I problemi di sicurezza
Piuttosto, il vero problema attiene alla sicurezza, che in condominio viene spesso sottovalutata, sul presupposto che i punti di ricarica non necessitano di una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica, né tantomeno richiedono una modifica della connessione esistente. In realtà nulla esclude che il singolo condomino, proprietario della colonnina elettrica installata in condominio, potrebbe essere costretto a sostenere le spese per l'installazione di una nuova fornitura elettrica, impostagli da una decisione dell'assemblea condominiale. Le ragioni di una simile decisione potrebbero essere fondate sull'opportunità di evitare al condominio di dover effettuare le letture di un contatore di sottrazione, per suddividere i costi dell'energia elettrica, tra condominio e singolo utilizzatore, oppure per evitare di dover sopportare i costi di un eventuale aumento di potenza.

Le linee guida a cui attenersi
Tuttavia, al di là delle spese per la fornitura elettrica, il punto di ricarica deve essere sempre conforme agli standard tecnici e di sicurezza vigenti, tant'è che l'installazione del punto di ricarica deve essere effettuato sempre da un installatore abilitato, che deve rilasciare un certificato di conformità dell'impianto e del suo funzionamento secondo le norme di sicurezza elettrica. Sotto tale profilo il ministero degli Interni, con la circolare numero 2 del 05 novembre 2018, ha dettato le linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, che «possono costituire un utile riferimento progettuale ai fini antincendio», anche se al momento tali infrastrutture «non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

Tuttavia, anche in condominio, non può essere trascurata la valutazione del rischio di incendio o esplosione e non può neanche escludersi che eventuali nuove ricerche, condotte sul comportamento delle batterie a ioni di litio sottoposte ad abuso termico, abuso elettrico ed urto, potrebbero rendere opportuno revisionare le linee guida. In definitiva la circolare ha già istituito un apposito gruppo di lavoro costituito da tecnici dei vigili del fuoco, rappresentanti di aziende elettriche installatrici di tali infrastrutture e case automobilistiche costruttrici di veicoli elettrici e/o ibridi (Cuna), nonché rappresentanti del Comitato elettrotecnico italiano (Cei) e ricercatori e studiosi (Enea, Università) e professionisti antincendio, per valutare i rischi connessi alle «stazioni di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici».

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