Condominio

Anche se la scala mobile è condominiale l’esercente risponde penalmente del funzionamento

In quanto esclusivo utilizzatore della stessa all’interno del supermercato che gestiva

di Giulio Benedetti.

Alcuni interpreti leggono in maniera estensiva l’articolo 40, capoverso, Codice penale, in modo da affermare che l'amministratore sia sempre e comunque responsabile penalmente, in quanto non lo ha impedito, di ogni infortunio avvenuto all'interno del condominio. In tale materia la Cassazione con la sentenza 7096/2021 ha sostenuto un'interpretazione più ragionata della norma.

I fatti
Nel caso trattato il giudice ha dichiarato inammissibile (con condanna al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende e delle spese processuali a favore della parte civile) il ricorso del rappresentante legale di un supermercato che era stato condannato per il reato di lesioni colpose commesso a danno di una cliente. In particolare, il soggetto era stato riconosciuto colpevole del reato, poiché non aveva dichiarato ai clienti l ’inversione di marcia di una delle due scale mobili rimasta in funzione, solitamente utilizzata in salita, invece che in discesa. Pertanto, la persona offesa appena poneva i piedi sulla pedana cadeva a terra, procurandosi delle lesioni agli arti.

Nei suoi motivi di ricorso l'imputato affermava che la scala mobile era di proprietà del condominio e che quindi la vigilanza sulla stessa e la sua gestione non gli competeva. Inoltre, il ricorrente contestava la motivazione della sentenza, poiché ad altri suoi dipendenti spettava l'obbligo di segnalare ai clienti l'inversione di marcia della scala mobile e che la responsabilità dell'infortunio ricadeva sulla parte lesa, in quanto non aveva usato la massima diligenza nell'utilizzarla.

La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile i motivi del ricorso, poiché erano manifestamente infondati e riproponevano questioni già proposte davanti al giudice di appello, che le disattendeva. Il Tribunale evidenziava la posizione del ricorrente di garante della sicurezza dei clienti del supermercato nell'uso delle scale mobili. Non era valida l'obiezione che le scale fossero di proprietà condominiale, laddove il ricorrente era l'esclusivo utilizzatore delle stesse all'interno del supermercato.

Aggiungasi che l'imputato, in qualità di legale rappresentante del supermercato, era il soggetto che aveva l'obbligo di fare predisporre i cartelli che segnalavano l'utilizzo corretto delle scale mobili. La Cassazione condivideva l'assunto dei giudici di merito i quali hanno ravvisato il nesso di casualità tra la condotta dell'imputato e l'evento nell'omessa segnalazione del pericolo derivante dall'inversione del senso di marcia della scala mobile. Invero l'istruttoria dibattimentale aveva accertato che la pedana della scala mobile, sino al giorno dell'infortunio, aveva funzionato in una certa direzione e, quindi, i clienti del supermercato potevano ragionevolmente attendersi che la direzione di marcia fosse rimasta la stessa.

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