Condominio

Lite sulle spese, la competenza per valore è determinata dalle sole voci contestate nel rendiconto

Per determinare la competenza per valore di una causa sul riparto delle spese approvate dall’assemblea bisogna riferirsi all’importo contestato per la singola obbligazione e non al complessivo ammontare risultante dal riparto

di Selene Pascasi

Per determinare la competenza per valore di una causa sul riparto delle spese approvate dall'assemblea bisogna riferirsi – anche quando il condomino ritenga di non dover pagare per invalidità della delibera – all'importo contestato per la singola obbligazione e non al complessivo ammontare risultante dal riparto. Del resto, l'azione per invalidare la delibera è il mezzo per ottenere la dichiarazione che quella voce non è dovuta.

Lo scrive il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 90 del 14 gennaio 2021 . È una proprietaria ad aprire lo scontro impugnando la delibera di approvazione del bilancio consuntivo e relativo riparto. Erano state violate, spiega, le norme del Codice civile (articoli 1123 e 1135 n. 3) poiché la tabella di ripartizione ed il bilancio consuntivo esponevano un addebito nei suoi confronti a titolo di spesa individuale non specificata, trasgredendo i criteri legali. Comunque, aggiunge, la decisione assembleare era viziata da eccesso di potere per aver deliberato la revoca di una precedente delibera non contenuta nell'ordine del giorno.

Il Condominio ribatte: il giudice adìto era incompetente per valore trattandosi di impugnativa relativa ad impegni di spesa esigui (circa 50 e 200 euro) quindi la lite andava risolta dal Giudice di pace. Ad ogni modo, l'impugnazione era infondata. Il Tribunale di Cosenza – sancita la validità della delibera – boccia le domande.

Il principio
È principio consolidato, premette richiamando la pronuncia di Cassazione n. 6363/2010, che per determinare la competenza per valore di una controversia inerente il riparto di una spesa approvata nel corso di un'assemblea, anche se il condomino agisca per l'inesistenza dell'obbligo di pagamento sul presupposto dell'invalidità della delibera, bisogna riferirsi alla somma contestata con la singola obbligazione e non all'ammontare complessivo risultante dal riparto.

Ciò poiché, in linea generale, per poter individuare la competenza si deve guardare al nodo della questione che – come nella vicenda – è l'intento di invalidare la delibera per ottenere la dichiarazione che la voce di spesa contestata non è dovuta. E con l'ordinanza 18938/2020, la Cassazione ha aggiunto un tassello: per fissare la competenza per valore vanno considerate tutte le richieste formulate dal condomino che si sia attivato.

La somma
Allora nella fattispecie, avendo la proprietaria contestato sia l'accollo di spese individuali di cui al consuntivo di gestione che la delibera approvativa del preventivo per vizio ed eccesso di potere, la competenza per valore – secondo gli articoli 7 comma primo, 9 comma primo e 10, comma secondo del Codice di procedura civile – era correttamente in capo al Tribunale poiché determinata da tutte le domande giudiziali promosse.

Tuttavia, tanto stabilito, le pretese erano infondate nel merito laddove dai documenti allegati erano emerso come le spese argomentate fossero sostanzialmente quelle dei costi per l'invio delle missive di comunicazione dei verbali assembleari. E se i criteri di ripartizione delle spese condominiali sono derogabili – quindi sostituibili da altri, purché adottati all'unanimità – tra le spese oggetto di spartizione rientrano quelle per le raccomandate utilizzate per la comunicazione dei verbali agli assenti, per inviare solleciti di pagamento e lettere di diffida sia a condòmini che a terzi. Spese postali che, per costante giurisprudenza, si intendono come spese di gestione da dividersi – anche nell'ipotesi in cui riguardino l'invio di singola corrispondenza – sempre fra tutti i condòmini secondo tabelle millesimali.

Era corretta, pertanto, la scelta di ripartire tra tutti i partecipanti al Condominio la spesa di convocazione dell'assemblea ordinaria e quella di spedizione del relativo verbale. Queste le motivazioni per cui il Tribunale di Cosenza, sancita la validità della deliberazione impugnata, boccia la domanda.

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