Condominio

Valido l’atto di citazione inviato in Pdf ma sempre che ci sia la firma analogica o digitale

La questione era stata sollevata nell’ambito di una lite condominiale

di Annarita D’Ambrosio

Riguarda la irrilevanza della notifica dell’atto di citazione e della procura alle liti in formato Pdf anziché P7m la sentenza della Cassazione 4633 depositata il 19 febbraio 2021 che si sofferma sulla cosiddetta sanatoria di scopo, quando cioè l’atto, ancorché viziato, sia però stato portato a conoscenza della controparte e dunque abbia mantenuto una certa efficacia. Una pronuncia che val la pena di approfondire in tem pi in cui la presenza in giudizio è resa sempre più difficile a causa del Covid-19.

La vicenda
All’origine un atto di citazione in opposizione di una condomina contestato dal condominio. Quest’ultimo che eccepiva la nullità dello stesso evidenziando sia l’assenza di una sottoscrizione materiale, sia di una anche solo digitale, atteso che non risultavano neppure depositati gli originali degli atti e dei documenti notificati alla controparte. Secondo il giudice di appello non era possibile fare applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene che la trasmissione di un atto da un indirizzo Pec risultante da pubblico registro elimini ogni incertezza sull’identità della parte. Questo perchè davanti al giudice di pace non è ancora attivo il processo civile telematico e quindi la mancata sottoscrizione non consentiva di ritenere validamente formati gli atti.

Il ricorso della condomina alla Suprema corte
Nelle motivazioni del ricorso in Cassazione la condomina richiamava la sentenza della Cassazione 3805/2018 secondo la quale è legittima anche la trasmissione del file in formato Pdf essendo sufficiente che l’attestazione di conformità all’originale telematico sia presente nella documentazione, così da sopperire alla carenza di firma. Richiamato anche l’articolo 116 Codice procedura civile sulla sanatoria per il raggiungimento dello scopo, in quanto dell’atto inviato in Pdf il condominio aveva avuto piena contezza.

La decisione
Motivi inamissibili quelli sollevati secondo la Corte. Valide invece le ragioni del giudice di appello per il quale il problema non era relativo al formato di invio bensì alla carenza di sottoscrizione analogica. In un processo come quello dinanzi al giudice di pace per il quale non è operativo il processo civile telemati co non è possibile supplire alla carenza di firma con l’invio da un indirizzo Pec risultante da pubblici elenchi perchè è necessaria l’esistenza e la validità di una firma anche solo digitale seguita da una attestazione di conformità sottoscritta analogicamente.

La Cassazione nel motivare il rigetto del ricorso ricorda che anche dinanzi al giudice di legittimità stesso non sono ancora operative le regole del processo civile telematico e come precisato dalle Sezioni unite sentenza numero 22438/2018 se il destinatario della notifica a mezzo Pec rimane solo intimato ovvero disconosca la conformità della copia analogica dell’atto a sanarlo potrà solo sopraggiungere il deposito dell’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, sottoscritta in forma analogica (conformi Cassazione 19434/2019 e 27480/2018, nonché Sezioni unite 8321/2019).

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