Condominio

Scaduti i 30 giorni non possono essere fatti valere nuovi vizi di annullabilità della delibera impugnata

Si dovrà dunque valutare solo quelli indicati nell’atto di citazione

di Selene Pascasi

Le delibere vanno impugnate nel termine perentorio di trenta giorni, scaduti i quali si potrà argomentare dei motivi di annullabilità già fatti valere ma non sarà ammissibile introdurne di nuovi a sostegno della richiesta di annullamento. Lo ricorda il Tribunale di Monza con sentenza numero 72 del 12 gennaio 2021.

I fatti
Sono i proprietari di un appartamento a citare il condominio, chiedendo l'annullamento di alcune delibere a loro avviso invalide per diverse ragioni. Pretesa rigettata. Nel deciderlo, il giudice evidenzia come i vizi ipotetici introdotti in corso di causa, pur in teoria sussistenti, non determinerebbero la nullità delle deliberazioni, ma al più – seguendo le indicazioni fornite dalle sezioni Unite della Cassazione con pronuncia numero 4806/2005 – la loro annullabilità. Andava, quindi, affermata l'inammissibilità dei reclamati motivi di astratta illegittimità.

La perentorietà del termine di impugnazione
Intanto, spiega, perché le delibere assembleari devono essere impugnate entro il termine perentorio di trenta giorni (articolo 1137, comma 2, Codice civile) quindi, sotto il profilo logico prima che giuridico, la richiesta di annullamento non potrà essere scissa dalle ragioni poste a suo fondamento. Di conseguenza, i motivi d'annullabilità delle deliberazioni condominiali andranno fatti valere entro il termine fissato a pena di decadenza dal legislatore nell'ambito della disciplina del condominio negli edifici.

E decorso tale termine, a giudizio già pendente e nel rispetto delle norme processuali, si potrà argomentare soltanto sui motivi di annullabilità già esposti, restando inammissibile (per ormai intervenuta decadenza sostanziale) introdurne di nuovi a sostegno della richiesta tesa all'annullamento della delibera impugnata. Ancora, se ogni domanda di declaratoria d'invalidità di una determinata delibera si connota per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritto che la rende diversa, ciò impedirà al giudice la dichiarazione di annullamento della delibera assembleare per un elemento di contrarietà alla legge o alle regole statutarie che risulti diverso da quello “denunciato”.

Contano solo i vizi denunciati nell’atto di citazione
In sostanza, andranno prese in esame esclusivamente le ragioni d'illegittimità che siano state dedotte nell'atto di citazione e non le altre. Peraltro, aggiunge il Tribunale di Monza, nella vicenda era irrilevante la circostanza che l'amministratore avesse trasmesso con ritardo ai condòmini i documenti sulla gestione dello stabile. Ciò perché il condomino non ha diritto alla trasmissione di tali carteggi potendo chiedere di prenderne visione ed estrarne copia a sue spese.

Va da sé che alla luce di tali rilievi il giudice – esclusa anche la sussistenza dei profili di illegittimità fatti valere dai proprietari, circa le modalità di nomina del presidente e del segretario, le modalità della verbalizzazione, la corrispondenza tra il contenuto del verbale e l'effettivo andamento della riunione – non poteva che bocciare a trecentosettanta gradi l'invocata pretesa di annullabilità delle delibere.

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