Condominio

Canna fumaria in centro: decide la sovrintendenza

Lo sottolinea il Tar Umbria decidendo la vicenda di una pizzeria di Perugia che aveva installato una canna fumaria in rame sulla facciata di un cortile interno

di Guglielmo Saporito

Occorre l'autorizzazione paesaggistica per realizzare una canna fumaria in centro storico. Lo sottolinea il Tar Umbria (38/2021), decidendo la vicenda di una pizzeria di Perugia che aveva installato una canna fumaria in rame sulla facciata di un cortile interno. L'intervento era stato autorizzato dal Comune (competente in materia ambientale), ma con una erronea procedura semplificata: il Dpr 31/2017 prevede infatti semplificazioni per interventi sulle sole coperture, anche mediante inserimento di canne fumarie o comignoli, nonché per l'installazione di impianti tecnologici quali condizionatori e impianti di climatizzazione con unità esterna, caldaie, parabole, antenne. Queste procedure, che hanno rilievo anche per le pratiche del superbonus 110%, sono delicate perché nei centri storici non si applicano le agevolazioni procedurali (Scia) che il Testo unico edilizia prevede in generale per gli impianti tecnologici (articolo 3, comma 1, Dpr 380/2001). Nei centri storici le agevolazioni per gli impianti tecnici si limitano infatti allo snellimento del rapporto tra Comune e Sovrintendenza (articolo 11, Dpr 31/2017), perché resta la necessita' di specifiche autorizzazioni per tutti i casi di interventi che alterano l'aspetto esteriore degli edifici.

Per questo motivo i giudici umbri ritengono necessaria una procedura complessa per la salita di una canna fumaria lungo una facciata, perché il percorso dal piano terra al tetto è più delicato, sotto l'aspetto ambientale, rispetto alla collocazione (agevolata) di un comignolo sul tetto. Inoltre, il percorso verticale di una canna fumaria lungo la facciata (anche interna) non è stato ritenuto equiparabile ad un impianto tecnologico.

Tutto ciò perché le previsioni del Dpr 31/2017, che agevolano taluni interventi in aree sottoposte a vincolo, vanno interpretate in senso restrittivo, e cioè senza possibilità di ampliarne il campo di operatività. Nel caso specifico, quindi, la parte finale di una canna fumaria avrebbe potuto fruire di una procedura semplificata, mentre la salita dell'impianto è stata ritenuta di maggiore impatto. Secondo i giudici, tuttavia, è possibile ottenere un parere favorevole in sanatoria dalla Soprintendenza, che ad esempio imponga modalita' esecutive (collocazione, materiali) tali da mitigare l'impatto dell'impianto.

Uno dei parametri da tener presente per gli impianti tecnologici è quello (articolo 2, comma 1, allegato A5 Dpr 31/2017) della «non visibilita' dallo spazio pubblico» (con un criterio inverso rispetto a quello adottato per il bonus facciate): se vi sono prospetti secondari o spazi pertinenziali interni vi si possono infatti collocare cond izionatori, caldaie ed impianti di climatizzazione con procedure semplificate. Diverso è il problema delle autorizzazioni per gli ascensori che, nei centri storici e sui beni sottoposti a vincolo, possono essere negate (Consiglio di Stato 4824/2017 sulla legge 13/1989) solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio del bene tutelato.

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