Condominio

Condizionatori, split agevolati solo con nuovo generatore

di Luca De Stefani

L’installazione o la sostituzione degli split del condizionatore invernale o del riscaldamento a pavimento sono agevolabili con la detrazione dell’ecobonus del 50-65-110% solo se viene sostituito il generatore di calore esistente. La conferma è contenuta nelle Faq dell’Enea aggiornate al 25 gennaio 2021.

Rientra infatti tra gli interventi per il risparmio energetico detraibili al 65% (110% se intervento trainato e se sono rispettate tutte le altre condizioni del super ecobonus) anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza.

Se la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce (integralmente o parzialmente), ma integra il vecchio impianto di climatizzazione invernale, non spetta la detrazione fiscale, in quanto questa deve ritenersi limitata ai soli casi di sostituzione integrale o parziale (risoluzione 1 dicembre 2008, n. 458/E). Anche per la Faq Enea 5.D (ex 20) del 25 gennaio 2021, non sono agevolabili gli impianti che costituiscono una «integrazione» dell’impianto di climatizzazione invernale già esistente.

Per la Faq Enea 6.D (ex 21) del 25 gennaio 2021, in assenza di una specifica definizione del termine «sostituzione parziale» dell’impianto, il bonus fiscale del 65-110% spetta quando l’intervento comporta almeno la sostituzione di un «generatore di c alore» e ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore.

Se però un impianto termico, costituito da una caldaia assolve sia alla climatizzazione invernale che alla produzione di acqua calda sanitaria, è possibile mantenere la vecchia caldaia per la sola produzione di acqua calda e installare un sistema di pompe di calore per il riscaldamento. Considerando che l’obiettivo finale dell’agevolazione è il conseguimento dell’efficienza energetica, infatti, non occorre che il vecchio generatore venga sostituito/rimosso ma si può lasciarlo per la sola produzione di acqua calda sanitaria. In ogni caso, devono essere eseguiti interventi che non consentano con operazioni semplici di ripristinare il suo funzionamento per il riscaldamento e questa circostanza va asseverata da un tecnico abilitato (Faq Enea 7.D, ex 22, del 25 gennaio 2021).

Dovrebbe basarsi su questa suddetta interpretazione la Faq Enea 9.D (ex 24), del 25 gennaio 2021, la quale sembra concedere il beneficio dell’ecobonus del 50-110% alla semplice installazione di una caldaia a condensazione in un immobile «riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna».

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