Condominio

È nulla la delibera approvata in una assemblea senza nomi dei votanti e rispettivi millesimi

È necessario infatti verificare l'esistenza dei quorum previsti dalla legge e gli eventuali conflitti d'interesse

di Selene Pascasi

È presupposto di validità delle delibere, per il principio di chiarezza che si riflette sul vizio di formazione della volontà assembleare, l'indicazione analitica nel verbale dei nomi dei votanti e delle rispettive quote millesimali. Precisazione essenziale per verificare, anche ai fini di una eventuale successiva impugnazione, l'esistenza dei quorum previsti dalla legge e degli eventuali conflitti d'interesse. Lo ricorda il Tribunale di Roma con sentenza 12692 del 22 settembre 2020.

La vicenda
Apre il caso, il proprietario di una quota di un'unità che – citando il condominio – reclama la legittimità di due delibere, una di approvazione del consuntivo e l'altra di costituzione di un fondo. Circa la seconda, marca, tra le altre irregolarità andava sanzionata l'omessa indicazione, a verbale, dei nomi dei votanti a favore e contro. Superate e respinte le lamentele sollevate avverso la prima delle delibere, seppur dichiarata cessata la materia del contendere (per intervento di un'ulteriore decisione a sostituzione di quella viziata), il Tribunale romano si sofferma sulle questioni di merito per orientarsi sulle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La necessità della lista dei nomi
Ebbene, fra i presupposti di validità delle delibere del condominio che, ricorda, si devono conformare a principi di chiarezza, vi è l'indicazione analitica, a verbale, dei nomi dei votanti e delle rispettive quote in millesimi. Questo, appunta, per poter successivamente verificare, anche ai fini di una impugnazione, l'esistenza dei quorum previsti dalla legge e degli eventuali conflitti di interesse (Cassazione 24132/09). Del resto, come sottolinea la Corte di appello di Taranto 66/2020, l'articolo 1130 numero 7 del Codice civile ha imposto l'obbligo di annotare nel registro dei verbali anche eventuali mancate costituzioni delle assemblee.

Mancanza dei nomi dei votanti e dei millesimi
Tuttavia, la mancata verifica (o la mancata verbalizzazione della verifica) dell'inutile esperimento della prima riunione non inciderà sulla validità della volontà assembleare, ben potendo i condòmini verificare l'inutile esperimento anche dal registro dei verbali. Nella vicenda esaminata dal Tribunale di Roma, però, dall'esame del verbale della delibera impugnata prodotto in atti, emergeva che – in sede di votazione sul quinto punto all'ordine del giorno – non erano stati indicati né i nomi dei votanti né le singole quote che rappresentavano. Anzi, era stato verbalizzato solo che l'assemblea deliberava di costituire un fondo senza indicazione alcuna sul modo con il quale si era formata la volontà dell'ente di gestione.

Conclusioni
Ed è noto, prosegue il giudice capitolino, come l'assenza di indicazioni circa i nominativi dei soggetti che hanno votato la decisione (precisazioni necessarie per rilevare insorti conflitti d'interesse, poter eliminare eventuali partecipanti non legittimati o comunque evidenziare singole quote) non permette di appurare neanche come l'approvazione sia stata assunta. Di conseguenza, in una tale ipotesi, sottolineano le Sezioni unite della Cassazione con pronuncia 4806/2005, la deliberazione impugnata risulterà teoricamente illegittima per vizio di formazione della volontà dell'organizzazione condominiale. Per queste logiche ragioni, il Tribunale di Roma, bocciato uno dei capi della domanda teso ad ottenere l'annullamento di una deliberazione ed accolto l'altro, dichiara cessata la materia del contendere compensando i costi di causa.

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