Condominio

Antenne per telefonia mobile sul tetto di un solo edificio: gli utili vanno a tutti

Ripetitore per cellulari sul lastrico solare comune i soldi vanno a tutti i condòmini e non solo a quelli cui il lastrico funge da copertura

di Giovanni Iaria

Ripetitore per cellulari sul lastrico solare comune? Ottima scelta ma bisogna capire achi vanno i soldi, a tutti i condòmini o solo a quelli cui il lastrico funge da copertura, quando ci sono più scale o corpi di fabbrica separati? La prima ipotesi è quella scelta da l Tribunale di Roma, che si è pronunciato con la sentenza inedita 14619/2020.

La vertenza origina dall’impugnazione da parte di alcuni condòmini di una delibera con la quale l’assemblea condominiale aveva approvato di stipulare un nuovo contratto di locazione con una società di telefonia mobile, avente ad oggetto la concessione in godimento di un lastrico solare che copriva solo gli appartamenti di una delle quattro palazzine del condominio.

L’impugnazione

I condòmini impugnavano la delibera perché stabiliva che gli utili fossero ripartiti tra tutti e non solo tra quelli del «condominio parziale» costituito dalla palazzina coperta dal lastrico solare in questione. Anzi, gli altri condòmini non avrebberio neppure dovutoi votare.

Il condominio, poiché il lastrico solare concesso in locazione era stato trasferito dall’originario unico proprietario a tutti i singoli condòmini, i quali erano succeduti nell’originario contratto di locazione stipulato tra il precedente proprietario del caseggiato e la società di telefonia, evidenziava la natura comune del bene e l’inapplicabilità al contratto di locazione della disciplina del condominio parziale prevista dal terzo comma dell’articolo 1123 del codice civile.

Le ragioni del Tribunale

Il Tribunale ha dato torto ai condòmini e nel rigettare l’impugnazione ha osservato che, in considerazione del suo tenore letterale, il terzo comma dell’articolo 1123 del Codice civile si riferisce esclusivamente alle spese di manutenzione relative alle parti comuni per loro funzionale natura destinate a servire una sola parte del fabbricato condominiale, fermo restando la proprietà comune di dette parti, se non diversamente disposto dal titolo.

Secondo il giudice, nel concetto di spese per la manutenzione non è possibile, in via interpretativa, far rientrare l’utilità derivante dal canone di locazione per la concessione in godimento di un’area comune quale il lastrico solare che copra una sola parte del fabbricato, data l’alterità concettuale della nozione di spese rispetto a quella di utili. Inoltre, ha continuato, non è possibile, in applicazione del criterio di interpretazione analogica, ricondurre gli utili nel concetto di spese di cui al terzo comma dell’articolo 1123 del Codice civile, in virtù del presupposto di quest’ultima disposizione, che mira a disciplinare le spese della cosa comune secondo i principi di equità-ragionevolezza e uso effettivo.

Una diversa interpretazione, ha concluso il Tribunale, non solo andrebbe al di là delle ragioni di esistenza della norma, ma causerebbe una sostanziale lesione dei diritti dei condòmini appartenenti alle scale diverse da quella interessata dalla locazione del ripetitore di telefonia mobile, negando, quindi, a questi il diritto di voto su questioni delicate in quanto ad esse è sottesa la tutela del diritto alla salute prevista dall’articolo 32 della Costituzione.

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