Condominio

Il consuntivo dell’anno in corso è in continuità con i precedenti e vanno riportate le morosità pregresse

Pertanto il suo via libera legittima l’azione dell’amministratore anche per la riscossione delle somme pregresse non pagate

di Annarita D’Ambrosio

Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprese le eventuali morosità pregresse, è titolo di credito idoneo a richiedere tutte le somme, qualora non impugnato dal condomino. Lo ha precisato, richiamando anche precedenti sentenze di legittimità, l’ordinanza 3847 della Cassazione del 15 febbraio 2021.

La vicenda
Alla Suprema corte si era rivolto un condomino che rigettava la richiesta di oltre 10mila euro da parte del condominio adducendo due motivi: la delibera alla base della quale si chiedeva il pagamento della somma non costituiva - a suo avviso - titolo di credito riguardo al pregresso, ma solo per il bilancio corrente e poi all’assemblea che l’aveva approvata lui non era presente.

La decisione
La Suprema corte ha rigettato entrambi i motivi, ribadendo alcuni importanti prinicipi relativi al via libera del bilancio in assemblea, e soprattutto chiarendo che anche per le somme pregresse riportate in un bilancio successivo la delibera approvata è titolo esecutivo. Compito del condominio, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, come nel caso specifico, era produrre il verbale di approvazione delle spese ed i relativi documenti (Cassazione 7569/1994). La delibera condominiale è titolo sufficiente del credito del condominio e lo legittima all’azione sempre, a meno che la stessa delibera non abbia perduto efficacia per esserne stata sospesa l’esecuzione dal giudice dell’impugnazione ex articolo 1137, comma 2 , Codice civile o per averne questi annullato gli effetti (Cassazione 19938/2012; Cassazione 7741/2017).

Quanto alla mancata partecipazione del condomino all’assemblea che aveva approvato il bilancio, è considerazione del tutto priva di interesse. La mancata presenza infatti non lo privava per gli articoli 1135 e 1137 Codice civile del potere di impugnazione che hanno i condomini presenti ma dissenzienti così come i condomini assenti. L’impugnazione però deve riguardare non ragioni di merito, ma solo di legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti già adottati dalla maggioranza (Cassazione 5254/2011 tra le più recenti).

C0nclusioni
Una volta dunque che il consuntivo con le maggioranze prescritte sia stato approvato, l’amministratore, per ottenere il pagamento delle somme, non è tenuto a sottoporre all’esame dei singoli condomini i documenti giustificativi delle stesse. Questa è operazione preliminare al via libera dell’assemblea, non successiva (Cassazione 3402/1981).

Il bilancio deve contenere le voci di entrata e di uscita nonchè «ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio» con indicazione - precisa l’articolo 1130 bis Codice civile - nella nota sistentica esplicativa della gestione «anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti» .

Bene ha fatto dunque l’amministratore a riportare nel bilancio dell’anno successivo le morosità relative a quello precedente costituendo le stesse «una permanente posta di debito nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve partire dai dati di chiusura del consuntivo dell’anno precedente a meno che l’esattezza e la legittimità degli stessi non siano stati negati con sentenza passata in giudicato».

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