Condominio

I mercoledì della privacy: superbonus 110%, privacy e il compenso dell'amministratore

Quest’ultimo è chiamato a verifiche anche all’interno di appartamenti di proprietà di privati, pertanto opera oltre il mandato quale Responsabile del trattamento

di Carlo Pikler (Centro studi Privacy and Legal Advice)

L'amministratore nelle procedure del superbonus 110% svolge il ruolo di Responsabile del trattamento dati per conto del condominio amministrato, né più né meno rispetto alla sua attività ordinaria di amministrazione. Il mandato per lo svolgimento delle procedure e dei lavori che portano poi all'ottenimento del bonus fiscale, infatti, deriva da una specifica delibera assembleare che, come tale, consente all'amministratore di condominio il trattamento dei dati personali dei condomini quale attività rientrante, da un punto di vista privacy, nel mandato conferitogli e, pertanto, non necessita di alcun ulteriore incombente rispetto a quanto non sia già necessario e sufficiente per trattare i dati dei condomini contenuti nell'anagrafica.

Per rammentare, infatti, rientra nel novero dei trattamenti facenti capo al normale incarico dell'amministratore di condominio, quelli collegati al Codice civile, al Regolamento condominiale e al deliberato assembleare.I dati che discendono da queste fonti, infatti, possono essere trattati dall'amministratore nella sua qualità di responsabile del trattamento dati a seguito di nomina scritta ex articolo 28 Gdpr, ovvero nella sua qualità di titolare autonomo del trattamento.

I trattamenti che discendono dal mandato e quelli esclusi
Nel momento in cui la procedura del superbonus 110% viene deliberata, quindi, laddove già l'amministratore disponga di una nomina a responsabile del trattamento, non occorre null'altro affinché ogni trattamento che si vada ad effettuare possa considerarsi rientrante nell'incarico già ricevuto. Ma non tutti i trattamenti che l'amministratore va a svolgere in relazione alle procedure collegate al superbonus 110% sono collegati all'assemblea condominiale o riconducibili al mandato ad amministrare.

Le verifiche negli appartamenti privati
Infatti, per ottenere il raggiungimento delle due classi energetiche risulta necessario entrare negli appartamenti facenti parte del condominio.Questi interventi privati, vengono preceduti dalla raccolta documentale effettuata dall'amministratore, all'uopo incaricato direttamente dal general contractor.Questo è un passaggio chiave, che si sta rilevando indispensabile per svolgere in maniera corretta le procedure del superbonus 110%.Stiamo parlando però di un'attività che esula dal “contesto condominio”. Si tratta di un incarico che il general contractor conferisce al «professionista amministratore».

Un contratto di mandato dunque, che, in ragione della natura stessa dell'obbligazione, presuppone un rapporto sinallagmatico, che prevede da un lato una prestazione (quella dell'amministratore che raccoglie i documenti urbanistici dei privati, dandogli una prima verifica sulla base di una check list fornitagli dal general contractor mandante e, successivamente li trasmette a quest'ultimo. Dall'altro però, nel sinallagma, dovrebbe prevedersi il pagamento di un compenso (la controprestazione del mandante), che potrebbe essere ancor più giustificata laddove si consideri che il professionista amministratore mandatario del general contractor, tratta dei dati personali per finalità predeterminate dal titolare del trattamento general contractor, destinatario delle informazioni raccolte.

Il compenso e la sua detraibilità
Difficile appare poter immaginare che il ruolo di mandatario responsabile del trattamento dati, possa essere ricoperto dall'amministratore “professionista” a titolo gratuito, considerando anche le conseguenti responsabilità che comporta acquisire questo ruolo. I rischi annessi e connessi al trattamento di una moltitudine di dati dei privati che vanno ben oltre a quelli circoscritti dell'anagrafica condominiale, infatti, meritano un adeguato compenso che, per giunta, può rientrare all'interno del progetto del superbonus, inserendolo nel «Quadro economico dello stesso», posto che si tratta di un'attività indispensabile per rendere esecutivo il progetto del superbonus 110%.

Si tratta di una prestazione professionale che non è svolta in qualità di amministratore di condominio bensì di incaricato dal general contractor per adempiere alla fase progettuale / esecutiva.Cosa accade se il Titolare del trattamento dei dati in questione, ovvero il general contractor, non nomina ex articolo 28 Gdpr l'amministratore di condominio attraverso le forme e i modi previsti dal Regolamento europeo 16/679?

Il caso di mancata nomina espressa
In questo caso, scongiurabile, l'amministratore andrà ad operare verso i propri amministrati quale professionista autonomo Titolare del trattamento dei dati e dovrà esso stesso mettere a disposizione dei condomini un' informativa ex articolo 13 e 14 Gdpr che vada a specificare le finalità, i tempi di conservazione e le modalità di trattamento. Posto poi che il rapporto in questione, amministratore in qualità di “professionista” e condòminio in qualità di “privato”, non è formalmente disciplinato contrattualmente, sarà necessario anche ottenere e poi gestire i singoli consensi al trattamento.

Insomma, la mancata nomina da parte del general contractor dell'amministratore di condominio quale Responsabile del trattamento comporta la necessità di porre in essere una serie di procedure tecni che ed organizzative in capo allo studio di amministrazione che risulterebbero estremamente pesanti da sopportare, soprattutto se non compensate da un giusto riconoscimento economico.

Le verifiche sul general contractor
Ancora una volta, quindi, emerge la necessità di verificare che il general contractor sia conforme al Gdpr, che abbia attuato tutte le procedure necessarie affinché i dati siano trattati in sicurezza e, soprattutto, metta al sicuro l'amministratore da spiacevoli sorprese.Per lo studio di amministrazione, un'ancora di salvezza da rischi inutili è insita nello stesso articolo 28 Gdpr che prevede il diritto/dovere di effettuare un audit per accertarsi sulla conformità alla norma del titolare del trattamento dati general contractor. Ci si auspica che questa possibilità venga sfruttata, anche perché, lo stesso diritto/dovere è in mano ai condòmini nei confronti dell'amministratore. È proprio il caso di dire, quindi, che si tratta di un'arma a doppio taglio. Meglio cautelarsi e prevenire che rischiare ingenerose conseguenze.

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