Condominio

Installazione dell’ascensore sempre possibile perché intervento di abbattimento delle barriere

Nel caso in esame tra l’altro erano interventori adesivi dipendenti i condomini contrari e non potevano portare nuove ragioni contrarie

di Valeria Sibilio

Per spiegare l'esito dell'ordinanza della Cassazione numero 2636 del 2021, occorre, a priori, soffermarci sulla definizione di «intervento adesivo dipendente», che si verifica nel momento in cui un terzo risulti titolare di un rapporto giuridico dipendente dal rapporto oggetto del processo originario. Un intervento che ha l'esclusivo effetto di sostenere le ragioni di una delle parti, senza alcun diritto autonomo.

La vicenda
Nel caso esaminato, in origine, due condòmini proponevano ricorso in Cassazione, articolato in un unico motivo, contro la sentenza della Corte d'appello che confermava quella del Tribunale di Napoli con cui era stata dichiarata nulla la deliberazione assembleare, impugnata da un gruppo di condòmini, approvata il 22 settembre 2008. La Corte d'appello aveva evidenziato come l'assemblea condominiale avesse già vagliato, con esito positivo, in sei riunioni avvenute tra il 2005 e il 2007 e con correlate delibere non impugnate, la ricorrenza dei presupposti per l'installazione di un impianto di ascensore nel fabbricato, sulla scorta del progetto di massima e di apposite indagini strutturali.

Una successiva deliberazione, approvata il 22 settembre 2008, avrebbe poi immotivatamente posto nel nulla quanto già in precedenza deciso. Tale ultima delibera non avrebbe perciò potuto, secondo la Corte di Napoli, verificare nuovamente la scelta dell'installazione adducendo, come fatto nuovo, l'assenza di un progetto esecutivo.

Il ricorso alla Suprema corte
Nell'unico motivo di ricorso, i due condòmini assumevano che la Corte d'appello avesse esteso il suo sindacato sulla deliberazione condominiale alle discrezionali valutazioni di merito spettanti all'assemblea circa l'opportunità di un più penetrante controllo sui lavori e sul progetto definitivo dell'impianto da realizzare. Per contro, l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto dal gruppo di condòmini, richiamava l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto proposto da interventori adesivi dipendenti.

Il ricorso principale e quello incidentale
La questione dell'ammissibilità dell'appello adesivo dipendente era stata oggetto di decisione esplicita da parte della Corte di Napoli, nel senso di riconoscere ai condòmini intervenuti la legittimazione al ricorso. Trattandosi di ricorso incidentale proposto dalle parti totalmente vittoriose nel giudizio di merito, che investe una questione pregiudiziale di rito oggetto di decisione esplicita da parte del giudice di merito, esso ha comunque natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, peraltro conformemente all'indicazione dei controricorrenti, e perciò esaminato solo nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.

Gli attori del ricorso principale deducevano che i giudici di merito avessero compiuto un indebito controllo di merito sulla delibera del 22 settembre 2008, la quale aveva, in realtà, preso atto dell'interesse contrario all'installazione dell'ascensore manifestato dai restanti condòmini, non avendo mai l'assemblea in passato approvato il progetto tecnico esecutivo per la realizzazione dell'impianto. Secondo la Corte d'appello, tuttavia, i condòmini promotori della installazione dell'ascensore avevano già conseguito l'autorizzazione ad eseguire l'innovazione in forza dei precedenti deliberati, senza che fossero sopravvenuti elementi nuovi che potessero giustificare il ripensamento collegiale.

La realizzazione dell’ascensore
La fondatezza di tale ricorso principale è stata motivata dal fatto che l'installazione di un ascensore su parte di aree condominiali, diretta ad eliminare le barriere architettoniche, può essere approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta dall'articolo 1136, comma 2, Codice civile, oppure, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere le necessarie deliberazioni, realizzata dai condòmini richiedenti a loro spese con l'osservanza dei limiti previsti dagli articoli 1120 e 1121 Codice civile.

Alla eventuale autorizzazione concessa dall'assemblea ad apportare tale modifica su iniziativa dei soli condòmini richiedenti e sulla base di uno specifico progetto può attribuirsi il valore di riconoscimento dell'inesistenza di un contrario interesse o di concrete pretese da parte degli altri condòmini a questo tipo di utilizzazione delle parti comuni. I giudici del merito avrebbero, perciò, dovuto verificare se la deliberazione adottata il 22 settembre 2008 dall'assemblea condominiale aveva accertato se l'impianto di ascensore, nonostante la deliberazione contraria, potesse essere installato dai richiedenti e non limitarsi ad affermare che essa aveva sostituito precedenti delibere sul medesimo argomento ritenute ormai inoppugnabili, senza fondarsi su elementi nuovi o fatti sopravvenuti.

L’intervento adesivo dipendente
La fondatezza del ricorso ha reso possibile l'esame del ricorso incidentale condizionato. L'intervento del gruppo di condòmini era espressamente volto a sostenere la validità della deliberazione impugnata nell'ottica della gestione collettiva dei beni comuni e non a far valere i diritti reali degli interventori su di essi. Si trattava perciò, di un intervento adesivo dipendente, non autonomo, e non diretto ad azionare un diritto in conflitto con una delle parti originarie, o consistente nella introduzione di una nuova domanda nel processo.

L'intervento operato in un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile, da singoli condòmini a favore del condominio, per sostenere la validità della deliberazione impugnata, si connotava, quindi, come intervento adesivo dipendente, i cui poteri sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte assistita.

In particolare, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte sostenuta, l'interventore adesivo dipendente non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale. Essendo stato, quindi, accertato il difetto di legittimazione ad appellare, gli ermellini hanno disposto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata poiché il processo non poteva essere proseguito, ferma restando la liquidazione delle spese.

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