Condominio

Superbonus: nel supercondominio lavori per ogni singolo edificio

I lavori possono anche riguardare palazzi che non raggiungono i requisiti

di Andrea Cartosio

Con risposta all' interpello 94 dell’ 8 febbraio 2021, l'agenzia delle Entrate interviene nuovamente in materia di superbonus 110%, nello specifico relativamente alla sua applicazione nel cosiddetto «supercondominio». Il quesito posto dall'istante all'Agenzia riguarda lavori, deliberati in sede assembleare di supercondominio, per il miglioramento dell'efficienza energetica concernenti la riqualificazione della centrale termica a servizio di tutti gli edifici. Viene segnalato inoltre che in alcuni condomìni, facenti parte del complesso, si è deliberato ulteriori lavorazioni di isolamento termico delle facciate e del tetto atti al conseguimento della diminuzione di due classi energetiche degli edifici interessati.

Fabbricati indipendenti
Il dubbio interpretativo, per cui è stato richiesto l'intervento dell'agenzia delle Entrate riguarda l'indipendenza dei fabbricati facenti parte dell'operazione. Difatti, tutte le palazzine oltre che il supercondominio dispongono di iscrizione in anagrafe tributaria, ovvero detengono un proprio codice fiscale. Pertanto, ritenendosi enti di gestione differenti, risulta lecito chiedersi se i lavori eseguiti nel supercondominio possano coniugarsi con altri, “trainanti” o “tranati”, eseguiti sulle singole palazzine per il superamento delle due classi energetiche necessarie per la fruizione del superbonus 110 per cento per parte energetica.

La definizione di supercondominio
Occorre premettere che per previsione giurisprudenziale formatasi in ordine al cosiddetto supercondominio, con tale termine si intende una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condom iniale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato) in rapporto di accessorietà con i fabbricati.Sul finire dell'anno 2020 le Entrate, con la circolare 30/E , erano intervenute in materia con risposta ad uno specifico quesito postogli relativo alla sostituzione dell'impianto termico centralizzato.

Nel caso di specie detta lavorazione non risultava sufficiente per il miglioramento delle due classi energetiche, ma tale risultato sarebbe stato raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati. L'Agenzia, nel caso di specie, consentì l'ammissione al superbonus solo per i condòmini che possedevano le unità immobiliari all'interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi. Tuttavia, è bene specificare che fu consentita la possibilità per i restanti condòmini, possessori di immobili all'interno di edifici che con il solo intervento sull'impianto di riscaldamento non raggiungevano i requisiti previsti dall'articolo 119, Dl Rilancio, di accedere all' ecobonus di cui all'articolo 14 del decreto legge 63 del 2013.

La somma degli interventi
La risposta all'interpello 94 ha confermato il predetto intendimento già espresso dall'agenzia. Pertanto, il superbonus spetta con riferimento alle spese sostenute dai condòmini che hanno deliberato di realizzare anche l'isolamento termico delle facciate e del tetto dal quale conseguirà, unitamente alla sostituzione dell'impianto termico a servizio dell'intero supercondominio, la diminuzione di due classi energetiche, fermi restando gli adempimenti da porre in essere ai fini della detrazione che non sono oggetto dell'istanza di interpello.Risulta irrilevante, ai fini di cui sopra, la circostanza che ogni condominio abbia il proprio codice fiscale e che la possibilità di fruire del superbonus sia subordinata anche alla sostituzione della centrale termica del supercondominio che ha, a sua volta, un proprio codice fiscale.

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