Condominio

Tabelle millesimali, la revisione non provoca l’annullameento delle delibere precedenti

La pronuncia di formazione o di revisione giudiziale delle tabelle millesimali non causa l'invalidità di tutte le delibere approvate sulla base delle tabelle precedentemente in vigore

di Valeria Sibilio

Quando si parla di tabelle millesimali, affiorano immediatamente alla mente le estenuanti assemblee condominiali nelle quali si confrontano e, spesso, si affrontano le esigenze di ciascun condòmino, determinato a difendere il valore della propria proprietà. Un valore che determina proporzionalmente il proprio diritto e dovere contributivo, espressione che si manifesta proprio con le tabelle millesimali.

Ebbene, proprio la revisione di queste ultime è stata al centro dell' ordinanza 2635 del 2021, nella quale la Cassazione ha esaminato il ricorso, articolato in quattro motivi, proposto da una condòmina contro la decisione della Corte d'Apello di Cagliari che, pronunciandosi sul gravame formulato dall'attrice contro la sentenza di Primo Grado, aveva affermato che la domanda proposta dall'appellante configurasse una richiesta di revisione delle tabelle millesimali del condominio, lamentando che il valore proporzionale della sua proprietà fosse pari a 18,21 millesimi, anziché a 23,67 millesimi.

Allargare il contraddittorio
Per questa ragione, rinviava la causa al giudice di primo grado perché venisse integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i condòmini, confermato, invece, per il resto, la decisione del Tribunale sia riguardo la dichiarazione di inammissibilità delle impugnative di delibere assembleare non individuate, sia il rigetto della impugnazione della delibera assembleare del 14 aprile 2004 che aveva negato che la delibera del 9 luglio 2003 avesse approvato nuove tabelle.

Nel primo motivo, giudicato fondato dagli ermellini, la ricorrente censurava l'erroneità della ritenuta necessità del contraddittorio di tutti i condòmini. La Sentenza delle Sez. Unite della Cassazione del 09/08/2010, n. 18477 ha chiarito come l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non deve essere deliberato con il consenso unanime dei condòmini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., purché tale approvazione sia ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, e quindi dell'esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell'uso.

Deroga con convenzione
I criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, stabiliti dall'art. 1123 c.c., possono essere derogati, come prevede la stessa norma, mediante convenzione, la quale può essere contenuta o nel regolamento condominiale o in una deliberazione dell'assemblea che venga approvata all'unanimità.

Errori e sproporzioni
Se, invece, sia stata approvata una tabella ricognitiva dei criteri di ripartizione legali, e se essa risulti viziata da errori originari o da sopravvenute sproporzioni, a tali situazioni può rimediare la maggioranza del 1136, comma 2, c.c., per ripristinarne la correttezza aritmetica.Infondati, invece il secondo ed il terzo motivo di ricorso, nei quali la ricorrente censurava la dichiarazione di inammissibilità delle impugnative di delibere assembleare non individuate, ove contrastanti con la delibera del 9 luglio 2003 che aveva attribuito all'attrice la quota di 18,21 millesimi.

Per la ricorrente, la Corte d'appello di Cagliari non avrebbe tenuto conto che la delibera contemplata nel richiamato giudicato esterno era intervenuta in seconda convocazione, ed avrebbe errato nel non subordinare il giudizio sulla validità della deliberazione 14 aprile 2004 agli esiti della domanda di revisione delle tabelle. Inoltre, censurava il rigetto della domanda risarcitoria per la restituzione delle somme da lei pagate in eccesso, avendo, la Corte d'appello, errato nel non subordinare tale pronuncia agli esiti della domanda di revisione delle tabelle.

La Cassazione
Per gli ermellini, la decisione della Corte d'appello conteneva argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, per cui tali censure non si dimostravano idonee a determinare la cassazione della sentenza impugnata, articolandosi sulla supposizione che l'eventuale accoglimento della domanda di revisione delle tabelle millesimali, per la quale è stato disposto il rinvio della causa al giudice di primo grado, non avrebbe potuto non comportare l'invalidità delle delibere di riparto delle spese nel frattempo adottate in danno dell'attrice.

La Cassazione ha chiarito che la portata non retroattiva della pronuncia di formazione o di revisione giudiziale delle tabelle millesimali comporta che non possa affatto affermarsi l'invalidità di tutte le delibere approvate sulla base delle tabelle precedentemente in vigore, in quanto provocherebbe pretese restitutorie correlate alle ripartizioni delle spese medio operate.

L'accoglimento del primo motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, ha comportato l'assorbimento del quarto motivo sulla ripartizione dell'onere delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dalla cassazione che viene disposta dalla sentenza impugnata, a seguito della quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell'esito finale del giudizio.

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