Condominio

Non derogabili le norme sulle distanze tra costruzioni assunte a livello locale a tutela del territorio

E dunque non incide neppure la legge successiva emanata ad opera già ultimata

di Rosario Dolce

In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida – salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione – il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, restando irrilevanti le vicende normative successive. Il principio appena enunciato è stato ripreso dalla Cassazione con ordinanza numero 2640 del 4 febbraio 2021.

Le norme
L'articolo di riferimento, in questo caso, è l'873 del Codice civile, a mente del quale: «le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore».Con l'articolo 2 bis del Tue, da parte dell'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto legge 21 giugno 2013, numero 69, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, numero 98, sono state ammesse le deroghe alle distanze legali stabilite dal decreto ministeriale 1444 del 1968, vincolanti anche per le Regioni e le Provincie autonome, seppure alla condizione che le stesse siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» (tra le tante, Corte Costituzionale, numero 41 del 2017).

Il principio richiamato
Le norme sulle distanze sono dettate a tutela di reciproci diritti soggettivi dei singoli e miranti unicamente ad evitare le creazioni di intercapedini antigieniche e pericolose, in quanto tali sono derogabili mediante convenzione tra privati.Le norme degli strumenti urbanistici locali che impongono di mantenere le distanze tra fabbricati o di questi dai confini non sono invece derogabili, perché dirette alla tutela più che di interessi privati, a quelli generali, pubblici in materia urbanistica.

La successione delle norme
Ciò premesso, in tema di distanze nelle costruzioni è sempre ammissibile l'applicabilità della più favorevole disciplina dei regolamenti locali approvati in pendenza di una controversia, ed è consentita la allegazione di essa anche in sede di legittimità in modo tale da far ricavare le conseguenze che derivano dal nuovo strumento (Cassazione 4234/2007).

Tuttavia, va anche detto, che il nuovo piano regolatore, laddove entrato in vigore nelle more di un giudizio instaurato per l'accertamento della violazione delle distanze legali nelle costruzioni, non è né deducibile né rilevante in Cassazione se l'applicabilità delle nuove norme è condizionata a indagini diverse da quelle espletate dal giudice di merito – quali, ad esempi, l'incremento della volumetria o e caratteristiche delle costruzioni – precluse in sede di legittimità (Cassazione, 8954/2000).

Conclusioni
Alla luce dei principi di cui sopra, il giudice di legittimità, con il provvedimento in commento, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di merito, «…per verificare le condizioni di applicabilità del dedotto diritto sopravvenuto, effettuando i necessari accertamenti di fatto, non ottenibili o non indispensabili nella vigenza della precedente disciplina, ed invece rilevanti ed idonei per quella entrata in vigore dopo il passaggio in decisione della causa in appello. Spetta al pari al giudice del rinvio valutare sia la rilevanza, sia la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti la nuova normativa…».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©