Condominio

Deve esserci assoluta conformità tra domanda di mediazione e domanda giudiziale

Così non fosse (perchè l’oggetto del giudizio è più esteso) il giudice può richiedere un nuovo tentativo di conciliazione

di Fabrizio Plagenza

L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28, indica le materie soggette alla mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Tra queste, è annoverata la materia condominiale. Chi intende agire formulando una domanda che abbia ad oggetto la materia citata, dunque, dovrà procedere al deposito dell'istanza di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione competente per territorio.

I problemi in condominio
In ambito condominiale, inoltre, è noto che al procedimento di mediazione sia legittimato l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del Codice. La materia condominiale, tuttavia, è spesso oggetto di contestazione. Non sempre, infatti, è chiaro che l'oggetto della controversia rientri nella materia condominiale. Ciò in quanto il perimetro è decisamente ampio. Tanto da poter creare problemi di connessione tra la fase stragiudiziale (mediazione) e quella giudiziale (causa).

La connessione tra mediazione e giudizio
L'oggetto della mediazione, infatti, deve essere corrispondente all'oggetto dell'eventuale giudizio innanzi all'autorità giudiziaria.La ratio di tale previsione è contenuta della norma di legge e, nello specifico, nell'articolo 4 comma 2 del Dlgs 28/2010, a mente del quale «l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa».Domanda di mediazione e domanda giudiziale, dunque, devono essere tra loro connesse.

I casi di difformità
Cosa accade, allora, laddove si instaurasse un giudizio la cui domanda sia diversa oppure «allargata», rispetto alla domanda indicata nell'istanza di mediazione? Accadrebbe che la domanda introdotta innanzi all'autorità giudiziaria andrebbe qualificata come domanda nuova, in merito alla quale non risulterebbe essere stato esperito il necessario filtro della mediazione obbligatoria dell'articolo 5 del Dlgs 28/2010. Di riflesso, il giudice ne dovrebbe dichiarare l'inammissibilità, salvo procedere con l'invito alle parti ad esperire un nuovo procedimento di mediazione, avente ad oggetto la domanda esclusa dal primo procedimento di mediazione.

Le pronunce in merito
In passato, la questione è stata affrontata dal Tribunale di Milano, con la sentenza 836 del 23 gennaio 2018, trattando la questione della cosiddetta «simmetria» tra l'istanza di mediazione ed il successivo oggetto dell'atto di citazione, ravvisando, ad esempio, «identità dei fatti posti a fondamento dell'istanza di mediazione e dell'azione giudiziale», nel caso trattato in cui in mediazione il condominio aveva fatto valere la violazione del regolamento di condominio, mentre nel successivo giudizio aveva implementato l'oggetto della causa con la violazione dell'articolo 1122 del Codice civile.

Anche il Tribunale di Pordenone, con la sentenza del 18 Febbraio 2019 ha ribadito che «in tema di mediazione obbligatoria, deve ritenersi sufficiente, al fine di ritenere soddisfatto il requisito di procedibilità, che i fatti posti a fondamento della domanda siano gli stessi del successivo giudizio, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda, operazione riservata al successivo giudizio di merito».

Viceversa, il Tribunale di Potenza, con la sentenza 1064 del 28 dicembre 2020, ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale, ravvisando il difetto di connessione sopra menzionato, affermando che «proprio per assicurare la fruttuosità del tentativo di conciliazione, deve esservi perfetta corrispondenza fra la domanda giudiziale proposta in seguito all'esito negativo del tentativo di conciliazione e la domanda inizialmente avanzata, che ha formato oggetto non soltanto della convocazione, ma anche del tentativo stragiudiziale di composizione bonaria della controversia, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato espletamento del tentativo di conciliazione in relazione al suo oggetto, dal momento che soltanto in questo caso la controparte è posta in condizione di acquisire tutti gli elementi di valutazione che le consentono di soppesare gli eventuali rischi riconducibili alla instaurazione della lite».

Attenzione, dunque, alla proposizione in modo corretto dell'istanza di mediazione, per non incorrere in successivi errori, a volte irreparabili, nell'eventuale giudizio.

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