Condominio

Sottotetto abusivo: da abbattere se difforme dalle regole edilizie comunali

Nel caso specifico si intendeva tra l’altro destinarlo ad uso abitativo

di Va.S.

Realizzare un fabbricato in difformità alle regole edilizie comunali e destinarlo ad una funzione diversa da quella originaria. È quanto è emerso dalla vicenda esaminata e giudicata dalla Cassazione nella sentenza 524 del 2021.

La vicenda
All'origine del fatto, il proprietario di un immobile ricorreva contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione di un fabbricato abusivo. Nel chiedere l'annullamento, il ricorrente lamentava il fatto che il giudice dell'esecuzione, indotto da indicazioni errate del tecnico comunale – avesse ritenuto l'opera non conferme a quella autorizzata dal Comune, ritenendo, quindi, che non vi fosse stato il ripristino e l'abbassamento del massetto interno e il recupero del sottotetto a fini abitativi, quest'ultimo autorizzato dal Comune stesso.

Per l'attore, il tecnico comunale avrebbe errato nel sostenere che il sottotetto determinava il superamento dell'altezza massima di metri 10,50 prevista dal regolamento edilizio del Comune, laddove dalla perizia risultava che tale altezza non superava i metri 10,35.

I principi consolidati in tema di demolizioni
L’infondatezza, da parte della corte Suprema, di tali motivazioni, ha determinato il rigetto del ricorso in quanto il provvedimento impugnato è apparso coerente con i principi fissati dalla Cassazione in materia di demolizione. Il giudice del rinvio aveva sottolineato come l'attore fosse stato condannato per avere realizzato abusivamente un sottotetto ad uso abitativo, anziché con funzione di coibenza termica, in difformità dal permesso di costruire 101 del 19 ottobre 2004 relativamente ad un sottotetto a copertura di un preesistente fabbricato con funzione di isolamento termico.

Da tale provvedimento emergeva che il ricorrente aveva presentato una richiesta di ripristino dello stato dei luoghi, seguita da una Dia per la trasformazione del sottotetto da uso termico ad abitativo. Tuttavia, dagli accertamenti, non risultava traccia del ripristino mentre veniva evidenziato il superamento dell'altezza del fabbricato rispetto alla massima consentita nella zona urbanistica dalle norme di attuazione del piano di fabbricazione. Motivi per i quali emergeva inequivocabilmente l'abusività dell'opera.

Il tipo di vizio
Il vizio denunciato dal ricorrente in merito alla violazione di legge nella parte relativa alla mancata valutazione dei titoli abilitativi sopravvenuti, a suo dire non bene evidenziati dal consulente tecnico, è apparso, perciò, inconsistente, avendo il tribunale partenopeo dato compiutamente conto di come il sottotetto in questione fosse difforme dai titoli abilitativi ottenuti.Al rigetto del ricorso, da parte degli ermellini, è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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