Condominio

Maggioranza semplice per l’ok all’installazione dell’ascensore nell’interesse di anziani e disabili

Alle spese dell'ascensore - si ricorda - partecipano solo i condomini favorevoli e gli altri possono poi subentrare successivamente

di Selene Pascasi

Installare un ascensore su area comune, per eliminare le barriere architettoniche o ridurre il disagio dei disabili, è innovazione da approvarsi con la maggioranza dell'articolo 1136, commi 2 e 3, del Codice civile. Per solidarietà condominiale, e nel contemperare i vari interessi in gioco tra cui quello dei disabili a fruire dell'edificio, la perdita della possibilità di affaccio dai poggioli condominiali dal lato frontale degli stessi è sacrificio ragionevole e sostenibile. Lo precisa il Tribunale di Pordenone con sentenza numero 267 del 25 maggio 2020.

La vicenda
Motivo di lite, l'approvata costruzione di un ascensore esterno all'edificio contestata da tre condòmini. La delibera, lamentano, era invalida per diverse ragioni: violazione della previa informazione (l'assemblea straordinaria avrebbe avuto un oggetto diverso rispetto a quello indicato come ordine del giorno); mancato rispetto del quorum deliberativo necessario per la modifica della destinazione d'uso di parti comuni; lesione al decoro architettonico ed estetico dello stabile; riduzione del cortile con perdita di parcheggi e della possibilità di affaccio dei poggioli condominiali.

E comunque, concludono, per l'approvazione serviva il voto della maggioranza dei partecipanti e i 2/3 del valore dell'immobile. Tesi bocciata. Al fine di favorire la fruibilità del palazzo, compresi gli appartamenti situati ai piani più alti, anche da parte di anziani o disabili – spiega il Tribunale – era stata proposta, ed inserita nell'ordine del giorno, l'installazione di un ascensore esterno. Proposta che, per superare l'empasse, era stata rimessa sul “piatto” in una seconda assemblea con invito a partecipare esteso al tecnico che aveva redatto il progetto così da rendere più trasparente la portata dell'intervent o e avere da lui delucidazioni. Riunione al cui esito veniva approvata l'opera da agganciare al condominio soltanto con elementi secondari di raccordo.

Nessuna violazione informativa
Ebbene, per il giudice, intanto non era ravvisabile alcuna violazione d'informativa essendo tale obbligo volto a far conoscere ai convocati, pure in modo non analitico, l'oggetto essenziale delle questioni da vagliare. Dall'eventuale genericità, quindi, non deriva l'invalidità della relativa delibera se risulti che il condomino fosse al corrente dell'argomento da discutere. Ancora, ricorda Cassazione 20713/2017, l'ascensore installato dopo la costruzione dell'edificio, su iniziativa di alcuni, non è di proprietà comune ma solo di chi l'abbia impiantato a proprie spese (salva facoltà degli altri di parteciparvi in un secondo momento divenendo partecipi della comproprietà dietro pagamento di una quota delle spese).

Per il consulente, poi, gli spazi ridotti potevano essere allargati a beneficio dei posteggi e la modifica limitava la possibilità di affaccio alla via solo alle ringhiere laterali, lasciando inalterata la funzione di punto di areazione ed illuminazione. Peraltro, essendo la modifica strumentale alla tutela di interessi costituzionalmente protetti, il quorum (meno rigoroso) era quello dell'articolo 1136, commi 2 e 3, del Codice civile (Cassazione 15021/2019). E, contemperati i vari interessi – dei disabili a fruire dell'abitazione e della comunità condominiale a mantenere la coerenza estetica ed architettonica del palazzo – l'intervento andava autorizzato. Molte le ragioni per cui, validamente approvata la delibera, il Tribunale boccia la domanda.

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