Condominio

Il regolamento condominiale non è fonte normativa

Resta un atto privato anche di origine contrattuale e per la sua violazione non ci si può rivolgere in Cassazione

di Rosario Dolce

Il regolamento di condominio non ha natura di atto normativo generale e astratto, ed è perciò inammissibile il motivo del ricorso per Cassazione col quale si lamenti la violazione o falsa applicazione delle norme di tale regolamento ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, Codice procedura civile. L'assunto è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza numero 2127 del 29 gennaio 2021 (precedenti conformi, Cassassazione 12291/2011; Cassazione 20567/2018).

È un atto privato
Il regolamento di condominio che abbia natura (o meglio origine) contrattuale (o esterna) è un atto di produzione essenzialmente privata anche nei suoi effetti tipicamente regolamentari, incidenti, cioè, sulle sole modalità di godimento delle parti comuni dell'edificio.A conferma di ciò può osservarsi che - come si ritiene in dottrina - il giudice può approvare il regolamento formato su iniziativa di un condominio, ex articolo 1138 Codice civile, comma 2, ma non predisporlo a propria cura (Cassazione civile 1218/93).

L’adozione giudiziale
Inoltre, nel caso di sua adozione giudiziale l'efficacia cogente del regolamento nei confronti dei condomini dissenzienti è sempre mediata dall'articolo 2909 Codice civile, a mente del quale: «l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».Pertanto, le norme del regolamento condominiale contrattuale non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità sotto il profilo della violazione o falsa applicazione ai sensi dell'articolo 360 codice procedura civile, comma 1, numero 3.

Per contro, l'unico criterio astrattamente coordinabile con il senso della critica è costituito dall'articolo 1362 Codice civile dal principio dell'interpretazione letterale come tecnica primaria di verifica della volontà delle parti.In effetti, è compito del giudice di merito valutare se una data espressione sia stata adoperata dalle parti secondo l'una o l'altra accezione possibile, fermo restando che proprio l'esclusa sindacabilità della norma condominiale sotto il profilo della violazione di legge estromette, quale surrettizia riedizione di un controllo di tal genere, l'ipotesi che detta interpretazione debba avvenire necessariamente e prioritariamente favorendo i significati tecnico-giuridici. Quindi, dal punto di vista processuale, un simile vizio potrebbe essere configurato sotto l'articolo 360 Codice procedura civile, comma 1, numero 5, codice procedura civile.

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