Condominio

Sanare la delibera invalida non costituisce un eccesso di potere

Rientra tra i poteri dell'assemblea adottare una nuova delibera che sani, con effetto retroattivo, i vizi in cui è incorsa una precedente decisione

di Giuseppe Zangari

Un condomino impugna la delibera con cui erano state ratificate alcune precedenti decisioni già oggetto di separata impugnazione, contestando in particolare il vizio di nullità per eccesso di potere dell'assemblea dal momento che quest'ultima, anziché ridiscutere il merito della vicenda e operare un ulteriore bilanciamento degli interessi, si era limitata a richiamare e convalidare il contenuto delle predette. Il condominio si difende sostenendo che la delibera non è affetta da alcun vizio, e che una ratifica è senz'altro ammessa dalla legge. Il Tribunale di Roma rigetta l'impugnativa con la sentenza 1607/2021.

La ratifica
Il Giudice si rifà ad una recente pronuncia della Cassazione, secondo cui «la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità alla legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere», precisando che tale situazione si verifica anche qualora la delibera «sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 Codice civile in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione».

I requisiti che la nuova delibera deve avere
È dunque pacifico che l'assemblea abbia la facoltà di correggere il proprio operato, adottando una nuova delibera avente lo scopo di sanare i vizi della precedente decisione, tant'è che la Suprema corte si è preoccupata di delineare i presupposti di tale effetto sanante, ipotizzando una delibera «che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti della prima deliber azione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità. Ove, invece, l'assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest'ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta» (Cassazione civile, ordinanza 10847/2020).

Alla luce di ciò, il Tribunale capitolino non può che ritenere validamente assunta la delibera di ratifica - che, a differenza delle precedenti decisioni, ha evitato di incappare in vizi procedurali e di verbalizzazione - e ciò a prescindere da una nuova discussione nel merito della vicenda.Tale effetto, tuttavia, è limitato ai vizi che comportano l'annullabilità, poiché, al contrario, la mera ratifica di una decisione nulla - come, nel caso di specie, la violazione dei criteri di riparto degli oneri condominiali – non può che condividerne la medesima sorte: «La delibera di ratifica di tale statuizione (…) si presenta, infatti, a sua volta nulla».

Le maggioranze
Ci si è pure domandati se la ratifica debba essere adottata con una maggioranza almeno pari al numero dei voti che avevano determinato l'adozione della delibera da sostituire, o siano sufficienti i quorum previsti dalla legge.Sul punto si è espresso il tribunale orobico, nel solco di una risalente pronuncia di legittimità secondo cui «le nuove deliberazioni, purché approvate nei modi e con le formalità di legge o di regolamento, sono perfettamente valide e sono obbligatorie per tutti i condomini, anche se, eventualmente, quelle anteriori, revocate o modificate, siano state prese all'unanimità e le seconde con la maggioranza minima prevista in ordine all'oggetto di ciascuna deliberazione ed al tipo di assemblea» (Cassazione, sentenza 1281/1976).

Se è dunque legittimo intervenire a maggioranza su un precedente provvedimento adottato all'unanimità, a maggior ragione per ratificare una delibera, sanando eventuali vizi, non è necessario il medesimo quorum con cui la stessa era stata votata, ma sarà sufficiente la maggioranza prevista per legge in base alla tipologia di argomento oggetto di discussione (Tribunale di Bergamo, sentenza 409/2020).

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