Condominio

Rimozione di un cancello sul ballatoio: il possessore ha sempre ragione

La tutela possessoria prescinde dalla proprietà del bene e tutela lo spoglio violento del solo possesso

di Matteo Rezzonico

Secondo un noto brocardo latino la prova del possesso sta nell'atto di possedere. Ed in effetti nel giudizio possessorio (di cui all'articolo 1168 del Codice civile) ciò che conta è esclusivamente il possesso del bene immobile e non la proprietà. Ne consegue che ha diritto alla tutela possessoria anche chi non abbia il titolo di proprietà. In questo senso si è espressa la Corte di appello di Genova nella sentenza 8 gennaio 2021 numero 29, avente ad oggetto un ricorso possessorio tra due vicini, per l'avvenuto asporto di un cancello e di una recinzione a tutela di un ballatoio. La Corte ha anche chiarito, in relazione al comportamento di chi ha asportato il cancello, che «…per l'uso della forza a tutela del possesso…» occorre quantomeno un legittimo titolo di proprietà (cioè il diritto di possedere).

Il fatto
Con ricorso a norma dell'articolo 1168 del Codice civile, il proprietario di un immobile ha chiesto la tutela possessoria adducendo di aver installato nel 2012 una ringhiera a recinzione di una scala esterna a confine e delimitazione di un poggiòlo esterno, (cioè di un balcone), di proprietà del convenuto, per impedire di fare uso della scala per il transito e per impedire l'accesso al sottostante cortile di sua proprietà. Sennonché il vicino aveva rimosso l'installazione smurandola da un lato e tagliandone la saldatura all'insaputa e contro la volontà della ricorrente.Il resistente si è costituito in giudizio eccependo la mancanza di un diritto soggettivo in base al quale il ricorrente avrebbe legittimamente installato la recinzione.Il ricorso è stato in un primo momento respinto dal giudice monocratico del Tribunale di Genova e successivamente, a sèguito di reclamo, accolto.

La pronuncia d’appello
In particolare il collegio ha ordinato di collocare il cancelletto e la ringhiera nella stessa posizione in cui era installata prima del suo asporto.Il Tribunale ha poi confermato con sentenza il provvedimento del collegio reso in sede di reclamo con la conseguenza che la vertenza è stata devoluta alla Corte di appello che l’ha decisa con la pronuncia numero 29 dell’8 gennaio 2021. Quest’ultima ha a sua volta confermato la sentenza del Tribunale. In particolare, per la Corte, non può essere condivisa la posizione del vicino che ha asportato la recinzione adducendo la mancanza di un titolo di proprietà della ricorrente. Tanto più che l'oggetto del possesso non è la ringhiera e il relativo cancelletto – come sostenuto dallo spogliatore - ma la protezione del bene immobile cui è appoggiata e accede la scala.

Ed invero l'apposizione della ringhiera non è concepibile senza il possesso della scala e consiste in un'attività equivalente all'esercizio della proprietà sul bene medesimo. Tale situazione rientra nella tutela possessoria di cui all'articolo 1168 del Codice civile per il quale «chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo…Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione».

La tutela possessoria
In tale contesto il possesso esercitato “di fatto” dalla ricorrente è tutelabile posto che la ringhiera e il cancelletto assicurano l'intangibilità e il pacifico godimento del pianerottolo e del ballatoio.La Corte di appello di Genova ha ulteriormente puntualizzato che non rileva in una causa possessoria il mancato raggiungimento della prova del titolo di proprietà della scala in capo al ricorrente. Ai fini della tutela possessoria, infatti, si considera non tanto il possesso giuridico (correlato alla effettiva titolarità del diritto) ma l'esercizio di fatto del possesso del corrispondente diritto di proprietà sui beni.

La tutela del possesso “di fatto” è esclusa non per la mancata prova in capo al ricorrente della proprietà, ma per la sussistenza in capo a chi abbia esercitato lo spoglio di un diritto incompatibile con il possesso altrui (Cassazione 2371 del 2012).In tale contesto - ricorda la Corte d'appello di Genova – nel giudizio avviato separatamente ed incidentalmente tra le parti, non si è raggiunto alcun approdo circa l'accertamento della proprietà della scala in questione.

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