Condominio

Delibera salva se all'ordine del giorno non figura l’approvazione del compenso per l’amministratore

L'omissione non comporta la violazione del diritto d'informazione preventiva dei convocati

di Selene Pascasi

Delibera salva se tra gli argomenti all'ordine del giorno non figura la specifica indicazione dell'approvazione del compenso per l'amministratore. L'omissione, infatti, non comporta la violazione del diritto d'informazione preventiva dei convocati essendo il compenso una spesa a carico del condominio e quindi una voce di bilancio suscettibile di approvazione in sede di delibera sul consuntivo.

Lo scrive il Tribunale di Pordenone nella sentenza inedita n. 413 del 12 agosto 2020 . A chiamare in causa un Condominio, e per esso la S.r.l. amministratrice, sono dei condòmini. Il motivo? La presunta invalidità delle delibere adottate nel corso di una riunione.

Tra le irregolarità reclamate, il fatto che il bilancio consuntivo veniva redatto in violazione del Codice civile, che alcune voci di spesa non erano supportate da adeguata documentazione idonea a verificare il corretto addebito ai partecipanti o comunque non erano state deliberate in sede di approvazione del preventivo. Lamentano, poi, il fatto che dal verbale di assemblea non si desumevano le modalità di votazione e il legittimo rinnovo dell'incarico all'amministratore mancando l'analitica specificazione del compenso chiesto. Il Condominio contesta le accuse e marca la tardività dell'impugnativa.

In particolare, tiene ad evidenziare, l'incarico gestionale aveva subito un semplice rinnovo stante l'assenza di una delibera di revoca ed il compenso era stato indicato nella forma di compenso annuale omnicomprensivo.

Il Tribunale boccia le domande dei condòmini. Come annotato dalle Sezioni Unite 4806/2005, premette, sono nulle le delibere: prive degli elementi essenziali; con oggetto impossibile, illecito o che esula la competenza assembleare; incisive sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva dei singoli; invalide per oggetto. Sono, invece, annullabili quelle: con vizi di regolare costituzione assembleare; adottate con maggioranza inferiore a quella legale o regolamentare; affette da vizi formali; contrarie a prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari sull'iter di convocazione o di informazione dell'assemblea; irregolari nella convocazione; trasgressive di norme inerenti le maggioranze qualificate.

Ebbene, nella vicenda, i punti all'ordine del giorno impugnati riguardavano l'approvazione del bilancio consuntivo che – come confermato dal verbale – era stato esposto ai condòmini partecipanti, analizzato nelle singole voci, confrontato con il preventivo approvato in una precedente assemblea ed approvato all'unanimità. E l'articolo 1130 bis del Codice civile prevede che il rendiconto annuale debba contenere una serie di voci contabili (registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota di accompagnamento sintetica sulla gestione annuale) indispensabili per ricostruire e controllare la gestione.

ella fattispecie, infatti, il consuntivo analitico redatto dall'amministratore ed inviato a tutti era corredato da una breve relazione introduttiva esplicativa del bilancio consuntivo e da un prospetto analitico in cui venivano indicate le spese divise per singole voci inclusa la lettura del contatore dell'acqua.

Quanto ai singoli costi, la contabilizzazione di spese non approvate in sede di preventivo o non corrispondenti a regolari fatture di pagamento poteva, per il Tribunale, essere considerata astrattamente come vizio formale di contabilità che, se provato nel merito, avrebbe al più configurato un'ipotesi di annullabilità ma mai di nullità. Anche le parti di cui deve comporsi il rendiconto condominiale, pur considerate elementi imprescindibili del bilancio, non sono dalla legge richieste a pena di nullità, assolvendo solo alla funzione di assicurare maggiore trasparenza alla gestione contabile in vista di una più agile ricostruzione e conseguente controllo. Anche tali irregolarità non potevano sfociare in una dichiarazione di nullità.

Per il compenso dell'amministratore, Cassazione 21966/2017 sancisce che la mancata specifica indicazione tra gli argomenti all'ordine del giorno della sua approvazione non viola il diritto d'informazione preventiva dei convocati e, di riflesso, non comporta l'invalidità della delibera rappresentando quel costo una spesa a carico del Condominio (voce di bilancio suscettibile di approvazione in sede di delibera sul consuntivo). Peraltro, nella lite il compenso era conforme a quello chiesto per l'esercizio precedente e, se anche difforme, ne sarebbe derivata l'annullabilità della delibera. Per il Tribunale di Pordenone, in estrema sintesi, era superfluo esaminare le ulteriori considerazioni vista la validità della delibera nei confronti di tutti i condòmini. Di qui, il rigetto della domanda con condanna alle spese processuali.

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