Condominio

Congruità di costi e capienza di spesa, difficile far quadrare il cerchio del superbonus

di Luca Rollino

Il superbonus 110% è un incentivo che non si basa soltanto su principi tecnici: si tratta infatti di un argomento trasversale e complesso, che richiede competenze in materia giuridica, fiscale, economica e finanziaria.

Doppia verifica

Uno dei pilastri su cui poggia è quello economico: viene infatti richiesta una duplice verifica sull’ammontare dei valori. Il Dl 34/2020 e i suoi decreti attuativi hanno imposto infatti la verifica di congruità dei costi e il controllo della capienza di spesa. Tanto per l’ecobonus quanto per il sismabonus.

La congruità dei costi è richiesta per garantire che i prezzi esposti non eccedano quelli previsti dai prezziari di riferimento (prezziario Dei o prezziari regionali o territoriali). È comunque possibile, in assenza di voci specifiche sui prezziari, determinare l’importo di una singola lavorazione attraverso una analisi prezzo che dovrà essere svolta dal tecnico abilitato in maniera analitica. Si tratta dell’unico caso in cui il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I del Dm del 6 agosto 20202 e che, viceversa, non deve essere considerato nell’ambito del 110%: è infatti un riferimento di costo nei casi in cui l’asseverazione del tecnico può essere sostituita dalla certificazione del fornitore dei componenti edili o impiantistici. E questo, di regola, non può mai accadere nel caso del superbonus, che può essere fruito solo se c’è una asseverazione finale da parte di un tecnico abilitato. Nel caso di presenza di analisi prezzo, la relazione di definizione dei nuovi prezzi, firmata dal tecnico abilitato, è allegata all’asseverazione trasmessa all’Enea.

Cos’è la congruità

Tuttavia, è necessario capire cosa si intenda per congruità dei prezzi. Innanzitutto, il valore congruo è al netto di Iva e spese professionali (soggette a una verifica di conformità specifica).

In secondo luogo, la legislazione richiede che il tecnico abilitato alleghi il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, verificando e garantendo che siano inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari.

Nell’asseverazione viene poi riportato l’ammontare totale dei lavori incentivati, e non le singole lavorazioni con prezzi unitari e quantità, verificabili invece all’interno del computo metrico. Questo implica che è fondamentale comprendere cosa riporti la voce di prezziario che riporta il valore unitario di costo per una specifica lavorazione. Molto spesso, i prezziari delle opere compiuto descrivono un intervento come «fornitura e posa in opera di… compreso di ogni ulteriore lavorazione per garantire l’opera conforme alla regola dell’arte».

Le strade da percorrere

Tale dizione, spesso generica, non è sempre completamente descrittiva della complessità di un intervento. Si pensi per esempio al caso di un edificio condominiale su cui si debba intervenire con una “cappottatura”, ma che sia ricco si impianti di climatizzazione estiva autonomi.

i tratta, per ogni impianto di climatizzazione di recuperare (e smaltire) il gas refrigerante, smontare la componentistica esterna, e, una volta posato l’isolante, rimontare l’impianto e ricaricarlo (di gas). Si tratta pertanto di un lavoro lungo e costoso, non riconducibile direttamente alla vaga dizione con cui si indicano “tutte le opere accessorie” al cappotto. È questo uno dei casi in cui il valore generico non è sufficientemente capiente, e si deve necessariamente “aggiungere” in capitolato e in computo metrico la lavorazione aggiuntiva ed accessoria, per evitare di sottostimare l’importo dei lavori.

La seconda verifica, quella di capienza di spesa, andrà a garantire che le lavorazioni accessorie aggiunte non siano frutto di “ingegneria creativa”: per ogni intervento, e per ogni unità immobiliare, è fissato un limite massimo di spesa agevolabile, comprensiva di iva, spese professionali, oneri per la sicurezza e oneri accessori. Se si vuole evitare di costringere il committente a sostenere una spesa monetaria, anziché pagare integralmente con il credito fiscale, si deve prestare estrema attenzione a non superare questo tetto di spesa agevolata al 110%.

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