Condominio

Valida la decisione a maggioranza dell’assemblea di affidare un mandato perlustrativo all’amministratore

Non era necessario fosse inserita all’ordine del giorno perchè si trattava un semplice consulto preventivo rispetto a decisioni future

di Selene Pascasi

Per impugnare una deliberazione bisogna vantare un interesse concreto cioè si deve poter trarre dalla collegata pronuncia del giudice un effettivo vantaggio. Di conseguenza, qualora l'assemblea abbia soltanto incaricato l'amministratore di informarsi da un tecnico se le unità distaccatesi debbano partecipare alla spesa di consumo involontario – trattandosi di questione preliminare e non affatto decisoria – non sarà necessario darne atto nell'ordine del giorno e l'averlo omesso non sarà vizio di partecipazione informata tale da incidere sulla validità della delibera. Lo scrive il Tribunale di Roma con sentenza 13272 del 1° ottobre 2020.

La vicenda
A citare il condominio è un proprietario che contesta la legittimità della decisione assunta a maggioranza dall'assemblea straordinaria nella parte in cui chiedeva all'amministratore di informarsi da un architetto se gli appartamenti distaccati dovessero concorrere ai costi per i consumi involontari. Tutto regolare, si difende l'ente, poiché quella delibera era un atto interno ed istruttorio destinato a contribuire all'eventuale formazione di una futura volontà ma non aveva effetti attuali su posizioni di diritto soggettivo. Era, in pratica, il conferimento di un mero incarico esplorativo teso ad acquisire elementi utili per una corretta ripartizione delle spese di riscaldamento.

La decisione
Tesi accolta e domanda dell'uomo respinta. La delibera impugnata, spiega il Tribunale capitolino, non risultava in alcun modo essere espressione di una volontà assembleare contraria alla legge o al regolamento di condominio. Tanto meno era dispositiva di un diritto soggettivo individuale. Del resto – come costantemente affermato dalla giurisprudenza (Cassazione 15377/2000) – l'interesse a impugnare la delibera condominiale deve essere concreto, dovendo concernere la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di merito può derivare.

Peraltro, la valutazione della relativa sussistenza è questione di merito potendo configurare questione di diritto solo quella sull'esistenza dell'interesse in astratto (non censurabile in sede di legittimità se motivata in modo logicamente corretto e sufficiente). E, sottolinea Cassazione 10865/2016, l'assemblea condominiale – visto il carattere solo esemplificativo dell'elenco delle attribuzioni riconosciute dall'articolo 1135 del Codice civile – può certamente assumere, quale organo destinato ad esprimere la volontà collettiva, ogni delibera anche non prevista dalla legge o dal regolamento purché volta a perseguire una finalità comune.

L'interesse alla relativa impugnazione, inoltre, postula che questa sia idonea a determinare un mutamento della posizione giuridica del condomino nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di recargli almeno un eventuale apprezzabile pregiudizio patrimoniale (Cassazione 6128/2017).

L’interesse ad agire
Nella vicenda, però, l'assemblea non aveva agito in maniera tale da prendere delle decisioni essendosi limitata a predisporre uno studio preliminare (per giunta senza oneri di spesa) di cui non ne era necessario l'inserimento nell'ordine del giorno. Infatti, conclude il giudice, se per la partecipazione informata dei condòmini a un'adunanza, le relative deliberazioni saranno valide unicamente quando gli argomenti da trattare siano stati indicati nell'ordine del giorno allegato all'avviso di convocazione – pur non analiticamente ma nei termini essenziali per esser comprensibili (Cassazione 21449/2010) – l'assemblea che adotti una deliberazione su contenuti meramente generici e programmatici o, come nella specie, istruttori e propedeutici a future decisioni e dunque non già impegnativi, non incorre in un vizio di annullabilità. Si spiega in questi termini la soluzione del Tribunale di Roma di bocciare la domanda del proprietario e condannarlo alle spese processuali.

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