Condominio

Realizzare una ringhiera sul muro perimetrale è un reato se si invade la proprietà altrui

L'invasione non deve necessariamente avvenire con violenza, basta sia arbitraria cioè attuata senza autorizzazione

di Rosario Dolce

E' reato apporre una ringhiera sul muro perimetrale di un fabbricato, all'interno di un balcone, se invasivo della proprietà altrui. L'assunto è stato appena confermato dalla Cassazione, con la sentenza 2459 del 21 gennaio 2021.

La norma
La fattispecie di reato in considerazione è quella contenuta nell'articolo 633 Codice penale, il quale stabilisce che: «Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata […]».

La disciplina
Si tratta di un reato comune, che dunque può essere commesso anche dal proprietario nei confronti del conduttore o altro soggetto che abbia il possesso dell'immobile danneggiato.L'invasione non deve necessariamente avvenire attraverso il ricorso alla violenza fisica, ma deve sempre essere arbitraria ovvero attuata senza titolo autorizzativo. Il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all'agente dell'altruità del bene, influente sulla coscienza dell'illegittimità della condotta (Cassazione, sentenza 29710/2017).

Il reato di invasione di terreni o edifici è poi aggravato, ai sensi del comma 2 della norma in disamina, qualora il fatto sia commesso da più di cinque persone o da una persona palesemente armata, oppure, in base al comma 3, nei confronti dei promotori o degli organizzatori, se il fatto è commesso da due o più persone.

L'impugnazione
Ritornando al caso trattato, il ricorso del condòmino è stato respinto, laddove lamentava il mancato accertamento dei confini tra le proprietà in esame, in quanto attigue, tramite apposita indagine tecnica (ritenuta esplorativa dal giudice di merito).Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, l’aver la corte territoriale ritenuto la richiesta di parte «meramente esplorativa e non assolutamente necessaria» costituisce motivazione più che congrua rispetto a un potere imperniato sulla discrezionalità del giudicante.

Le parti comuni
Infine, un'ultima considerazione sulla fattispecie di reato in disamina per l'ambito condominiale. Sempre la Cassazione, con la sentenza 41978 dell'11 ottobre 2019, ha precisato che, con riguardo al reato in questione (il caso riguarda l'occupazione del cortile condominiale da parte di un locale commerciale con sedie e tavoli), il condòmino non è legittimato a presentare querela, in quanto il condominio è strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condòmini e l'espressione della volontà di presentare querela passa attraverso detto strumento di gestione collegiale (cioè attraverso l'assemblea dei condòmini).

Ne consegue che la presentazione di una valida querela, da parte di un condominio, in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune dello stesso, presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea condominiale (Cassazione sezione 5, 6197 /2010; sezione 6, 2347 /2015).

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