Condominio

Superbonus/1: Cappotto trainante, finestre a plafond autonomo

di Luca De Stefani

L’isolamento termico dell’edificio, con i requisiti per essere classificato tra gli interventi «trainanti», può essere considerato, in alternativa, come un intervento «trainato», ma questa scelta riduce i limiti di spesa per la sostituzione delle finestre.

L’esempio

Se un contribuente decidesse di effettuare sul proprio edificio unifamiliare la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale come intervento «trainante» (articolo 119, comma 1, lettera c, del Dl 34/2020) e come interventi «trainati» decidesse di effettuare sia «l’installazione di strutture opache verticali» (pareti isolanti o cappotti) o «strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)» (indipendentemente dall’uso dei materiali ecologici del Dm Ambiente 11 ottobre 2017 e del superamento del 25% della superficie disperdente lorda), sia l’installazione delle finestre comprensive di infissi (articolo 1, comma 345, della legge 296/2006), questi due ultimi interventi (semplificando, cappotti e finestre) non potrebbero superare cumulativamente il massimo di detrazione Irpef di 60mila euro (spesa agevolata unica massima al 110% di 54.545,45 euro).

La norma originaria sull’ecobonus (applicabile anche al super ecobonus del 110% per gli interventi «trainati»), infatti, prevede che questi due interventi debbano rispettare complessivamente un unico limite massimo di detrazione Irpef e Ires di 60mila euro. Lo stesso vale per il super ecobonus del 110% per gli interventi «trainati», pertanto, la detrazione massima sarà di 60mila euro cumulativamente per il cappotto e per le finestre (spesa agevolata al 110% di 54.545,45 euro).

Pertanto, nel caso prospettato i limiti di spesa per questi tre interventi sono due: 30mila euro per l’impianto di climatizzazione invernale e 54.545,45 euro per il cappotto e le finestre.

Puntare sui lavori «trainanti»

Invece, se il contribuente decidesse di effettuare come interventi «trainanti» sia la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale sia l’«isolamento termico» (con materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi del Dm Ambiente 11 ottobre 2017) delle “superfici opache verticali” (pareti isolanti o cappotti, anche sulla superficie intera delle pareti), orizzontali (pavimenti, coperture e solai) e inclinate (falde di copertura del sottotetto, anche se questo non è riscaldato), per più del 25% della “superficie disperdente lorda” (articolo 119, comma 1, lettere a e c, Dl 34/2020) e come intervento «trainato» l’installazione delle finestre comprensive di infissi (articolo 1, comma 345, della legge 296/2006), i limiti di spesa per questi tre interventi sarebbero tre: 30mila euro per l’impianto di climatizzazione invernale, 50mila euro per l’isolamento termico «trainante» e 54.545,45 euro per le finestre «trainate».

L’intervento di installazione di strutture opache verticali od orizzontali dell’articolo 1, comma 345, della legge 296/2006, infatti, è diverso rispetto a quello dell’articolo 119, comma 1, lettere a), del Dl 34/2020, per il quale, sono richiesti l’uso dei materiali ecologici del Dm Ambiente 11 ottobre 2017 e il superamento del 25% della “superficie disperdente lorda”.

La risposta delle Entrate

Una conferma di questa interpretazione è contenuta nella risposta del 5 gennaio 2021, n. 10, dove l’isolamento termico «trainante», con limite di spesa di 50mila euro, non riduce il limite di spesa di 54.545,45 euro per le finestre «trainate». Peccato che la risposta metta sulla stessa «riga» relativa a quest’ultimo limite di 54.545,45 euro, sia gli «infissi» che le «schermature solari», facendo sembrare i 54.545,45 euro un unico limite di spesa per i due interventi.

Dovrebbe trattarsi di una svista, considerando che, tra le altre, anche la recente circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, paragrafo 4.4.3, ha confermato che per l’acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari deve essere applicato «per ciascun intervento un limite massimo di detrazione pari a 60mila euro» e che qualora tali interventi siano trainati da un intervento trainante ammesso al super ecobonus del 110%, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110% «per ciascun intervento è pari a 54.545 euro».

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