Condominio

Può essere approvata a maggioranza la delibera che disciplina l’uso dei parcheggi nell’area condominiale

Non incidendo su diritti individuali non è necessaria l’unanimità

di Selene Pascasi

La delibera che assegna i singoli posti auto ricavati nel cortile comune, senza attribuirne il possesso esclusivo, è validamente approvata anche a maggioranza non essendo necessaria l'unanimità. Essa, infatti, regola l'uso del bene comune limitandosi a renderne più ordinato e razionale il godimento paritario. Sarà nulla, quindi, la delibera che vada ad incidere sui diritti individuali esclusivi come, ad esempio, sul diritto di accesso al box di proprietà. Lo afferma il Tribunale di Messina con sentenza 1357 del 1° settembre 2020.

I fatti
Motivo di lite, l'impugnazione di una delibera da parte di una condomina la quale lamentava il fatto che uno spazio fosse occupato da un'auto non più funzionante così invitando l'amministratore ad adoperarsi per farla spostare. Il condominio respinge tutte le lamentele e il Tribunale, cessata la materia del contendere su diverse questioni, si sofferma sulla domanda tesa ad ottenere l'annullamento dell'atto assembleare e la boccia. Non vi è dubbio, spiega, che il cortile condominiale rientri tra i beni comuni indicati dall'articolo 1117 del Codice civile. Norma che, è noto, qualifica come beni comuni il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i portici, i cortili e le facciate.

La delibera che regolamenta l’uso della casa comune
Ambito che comprende, quali spazi comuni, anche le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi comuni, come la portineria, l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti e tutti quegli spazi destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso collettivo. Ebbene, con la delibera impugnata il condominio aveva voluto disciplinare le modalità di utilizzo di un bene comune: il cortile condominiale. Ma, prosegue il giudice messinese, la deliberazione che assegnava i singoli posteggi auto ricavati nell'area cortilizia comune senza attribuire agli assegnatari il possesso esclusivo della porzione assegnata, era stata validamente approvata a maggioranza non essendo necessario raggiungere l'unanimità dei consensi. Ciò, poiché disciplinava le modalità d'uso del bene comune limitandosi a renderne più ordinato e razionale il paritario godimento (Cassazione 6573/2015).

Non intaccati i diritti individuali
Diversa sarebbe stata l'ipotesi in cui la delibera – in quel caso, sì, affetta da nullità – avesse inciso, nell'assegnare le aree destinate a parcheggio, sui diritti individuali di proprietà esclusiva di ognuno dei partecipanti (Cassazione, sezioni unite, 4806/2005) come ad esempio tramite diritto d'accesso al box esclusivo. Nella vicenda, tuttavia, con la delibera impugnata non solo non si dotava l'assegnataria del possesso esclusivo dell'area di parcheggio a lei “abbinata” ma neanche risultava specificato quale diritto di proprietà esclusiva fosse stato leso.

Non v'erano elementi, pertanto, per poter tacciare la delibera di vizio di illegittimità risultando essa validamente approvata. Di qui, l'inevitabile soluzione adottata dal Tribunale di Messina che – dichiarata cessata la materia del contendere circa l'impugnazione di alcuni punti della decisione assembleare, per effetto dell'intervenuta rinuncia dell'attrice con connessa accettazione di controparte – ne rigetta la domanda di annullamento in relazione al nodo posteggi.

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