Condominio

Superbonus/2: nei comuni colpiti da sisma massimali aumentati del 50%

di Gian Paolo Tosoni

I limiti di spesa per il 110% sono aumentati del 50% se relativi agli interventi riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma. La lettera g) del comma 66 della legge di bilancio 2021 proroga il beneficio al 30 giugno 2022, includendo i comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si ricorda che il Dl Agosto aveva previsto l’aumento della detrazione per gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al Dl 39/2009 (Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), nonché nel precedente terremoto dell’Abruzzo del 2009, ma fino al 31 dicembre 2020. La lettera g) del comma 66 estende ora le agevolazioni a tutti i comuni interessati agli eventi sismici verificatisi dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Vi rientrano anche i fabbricati colpiti dal terremoto del 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Quanto allo stato di emergenza, l’articolo 57 del Dl Agosto lo ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 per il sisma del 2016 e 2017 del centro Italia, ma per questi territori la maggiorazione del 50% delle spese per l’ecobonus e sisma bonus è contemplata nel comma 4 ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020. Lo stesso articolo 57 proroga lo stato di emergenza fino a tutto il 2021 per il terremoto del 2018 della provincia di Catania e qui scatta quindi la maggiorazione. Poi ci sono i territori dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal terremoto nel 2012, per i quali occorre individuare i provvedimenti con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e quindi i relativi comuni. La norma non richiede che lo stato di emergenza sia ancora in corso come invece era stato stabilito per il contributo a fondo perduto in cui doveva essere in atto alla data del 31 gennaio 2020 quando è scoppiata la pandemia .Il contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 25 del Dl 19 maggio 2020 poteva essere richiesto anche in assenza dello scostamento di fatturato. Per la maggiorazione delle spese detraibili al 110% è sufficiente individuare i comuni che nei vari provvedimenti erano stati destinatari dello stato di emergenza. Il nuovo comma 4 quater dell’articolo 119 precisa inoltre che nei comuni colpiti da eventi sismici dopo il 1° aprile 2009, in stato di emergenza, la detrazione sul sisma bonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. L’individuazione dei fabbricati colpiti e danneggiati dal sisma, ancorché non inagibili, devono trovare a nostro parere riscontro presso gli uffici tecnici comunali. Il calcolo della maggiorazione dovrebbe funzionare così: in presenza di una ristrutturazione avente le caratteristiche antisismiche il limite di spesa di 96mila euro diventa 144milae quindi sulla relativa spesa, per la parte che eccede il contributo pubblico, si applica il 110%.

Siccome la maggiorazione si applica per tutti gli interventi, compresi quelli trainati, ad esempio per la sostituzione degli infissi si può raggiungere la spesa massima di €.81.818 (60.00 . 1,1= 54545 x 1,5).

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