Condominio

Opposizione a decreto ingiuntivo e successiva impugnazione della delibera assembleare

Il condomino potrebbe essere costretto a pagare la somma ingiunta nelle more del giudizio separato relativo alla validità della delibera di ripartizione delle spese

di Fabrizio Plagenza

Opposizione a decreto ingiuntivo ed impugnativa della delibera assembleare. Un confine sempre sottile, al punto da rappresentare, ancora oggi, un terreno su cui si controverte (troppo) spesso in giudizio.Il Tribunale di Roma, con la sentenza 17026/2020 pubblicata il 30 novembre 2020, è ritornato sui poteri e sui limiti che il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, incontra allorquando non sia stata impugnata la delibera posta alla base dell'atto opposto o, più nello specifico, quando la delibera venga impugnata in un secondo momento.

La vicenda
Il giudizio trae origine, infatti, dall'opposizione promossa da un condomino, avverso un decreto ingiuntivo notificato dal condominio, con cui l'attore contestava sia la validità e l'efficacia di due delibere che il quantum richiesto, per aver pagato somme non indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo. Nel costituirsi, il condominio eccepiva, di contro, che non poteva contestarsi la validità della delibera, avendo, il condomino opponente, «dichiarato di avere pagato la prima rata dei lavori straordinari, così mostrando di averne conoscenza» e che, soprattutto, «era altresì pacifico il principio per cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione degli oneri condominiali, il giudice investito di detto giudizio è tenuto a verificare l'esistenza del debito unitamente alla documentazione posta a supporto dello stesso, ma non può in nessun modo sindacare, neppure in via incidentale, in merito alla validità della delibera condominiale sottesa».

La validità della delibera che ripartisce le spese
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, non si discostava dalla giurisprudenza sul punto, secondo cui, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo il giudice del monitorio deve solo apprezzare la perdurante validità ed efficacia della delibera presupposta, ossia che non sia stata nelle more né sospesa, né revocata. Peraltro, evidenzia il Tribunale capitolino, nel caso di specie non era stata spiegata alcuna domanda di nullità o annullamento della delibera presupposta. La sentenza merita attenzione nella parte in cui il giudice espone che allorquando si contesti (in astratto) la mera annullabilità della delibera, occorre una specifica domanda affinchè possa essere adottata una corrispondente statuizione giudiziale.

Detto in altro parole, «i vizi di annullabilità della delibera non sono apprezzabili d'ufficio, in assenza di domanda». La questione della rilevabilità d'ufficio potrebbe, allora, essere superata laddove il vizio della delibera fosse tale da importare la nullità della stessa. In questo caso, il giudice del monitorio può incidentalmente apprezzare eventuali vizi di nullità della delibera.

L’impugnazione della delibera dopo il decreto ingiuntivo
Ma cosa accade se la delibera assembleare viene impugnata separatamente o anche successivamente, alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo? «Nelle memorie 183 Codice procedura civile – si legge in sentenza - parte attrice dichiarava di avere separatamente impugnato la delibera presupposta del 15 settembre 2016». Orbene, a maggior ragione il giudice non poteva pronunciarsi su vizi della delibera, atteso che la questione della nullità della stessa era stata oggetto di un separato giudizio principale di impugnazione della stessa.

Il rischio concreto ed ulteriore di un vaglio sugli asseriti vizi della delibera, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, sarebbe stato che, alla luce della separata impugnativa della delibera sottesa, «la stessa questione verrebbe ad essere affrontata due volte in due sedi differenti, con ovvia prevalenza ed assorbimento della sede dell'impugnazione principale». In conclusione sul punto, ribadisce il Tribunale di Roma, non essendovi un rapporto di pregiudizialità ex articolo 295 Codice procedura civile tra i due giudizi, parte opponente dovrà pagare quanto ingiunto «ed attendere l'esito del giudizio di impugnazione della delibera che, laddove vittorioso, gli attribuisce ex lege il diritto a ripetere quanto pagato in forza del monitorio opposto in questa sede».

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