Condominio

Nulla la notifica al condominio eseguita presso lo stabile privo di ufficio dell’amministratore

Nell’edificio devono esserci locali destinati allo svolgimento e alla gestione di cose e servizi comuni (esempio la portineria)

di Giovanni Iaria

La notifica di un atto giudiziario indirizzata al condominio ed eseguita presso l'edificio condominiale è nulla se nello stabile non esiste alcun ufficio dell'amministratore, né una portineria incaricata di ritirare la notifica per conto di quest'ultimo. Lo ha ricordato il Tribunale di Torino con la sentenza 2886/2020, pubblicata il 7 settembre 2020.

La vicenda
La pronuncia trae origine dal decreto ingiuntivo ottenuto da una società di costruzioni nei confronti di un condominio per il mancato pagamento di somme derivanti da lavori di ristrutturazione eseguiti su parti comuni. Il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza presso l'edificio condominale.Contro il decreto ingiuntivo, il condominio proponeva opposizione eccependo l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'inadempimento contrattuale della società costruttrice nello svolgimento dei lavori per essere stati, questi ultimi, non eseguiti a regola d'arte, stante l'esistenza di difetti, in particolare per quanto riguardava l'impermeabilizzazione del cornicione.

Pertanto, il condominio chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo o in subordine, tenuto conto dei lavori non eseguiti, la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno subito a seguito dei lavori non completati e dei vizi riscontrati nelle opere eseguite, nonchè la compensazione dei crediti della società costruttrice e la condanna di quest'ultima al pagamento della differenza. L'opposizione veniva proposta dal condominio oltre il termine dei quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo previsto dall'articolo 641 del Codice di procedura civile.

La incolpevole presentazione tardiva
Costituendosi nel giudizio, la società costruttrice eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta tardivamente, nonché l'inammissibilità della domanda riconvenzionale al risarcimento dei danni. Entrambe le eccezioni sono state rigettate dal Tribunale il quale, richiamandosi all'orientamento della Cassazione, ha osservato che, essendo il condominio semplice ente di gestione, privo di soggettività giuridica, la notifica a quest'ultimo va effettuata seguendo le regole previste per le persone fisiche nella persona dell'amministratore, quale elemento che unifica all'esterno la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari.

Pertanto, la notifica può essere eseguita oltre che in qualsiasi luogo a mani dell'amministratore anche presso lo stabile condominiale a condizione che ivi esistano locali effettivamente destinati allo svolgimento e alla gestione di cose e servizi comuni (esempio la portineria). Contrariamente a quanto sostenuto dal condominio, ha continuato il giudicante, la notifica eseguita dalla società creditrice presso lo stabile condominiale non può ritenersi inesistente ma nulla in quanto l'inesistenza si configura, come affermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione, tutte le volte in cui la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi nessuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei.

Le conclusioni
La nullità della notifica del decreto ingiuntivo, ha concluso il giudice torinese, legittima l'opposizione tardiva prevista dall'articolo 650 del Codice di procedura civile che è subordinata alla prova che incombe sull'opponente di non aver avuto conoscenza del decreto per effetto della irrituale notifica dello stesso, come avvenuto nel caso esaminato, essendo essa stata eseguita per compiuta giacenza presso il condominio dove non risultava esservi nessun soggetto incaricato dall'amministratore che potesse informarlo dell'avvenuta notifica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©