Condominio

Non si può ordinare il divieto di avvicinamento se l’autore delle molestie vive nello stesso condominio

Nel caso specifico era configurabile lo stalking. Impossibile però applicare la misura cautelare dell’allontamento

di Edoardo Valentino

Un caso di molestie tra condomini approdava alla V sezione penale della Cassazione.
La vicenda, in particolare, era relativa ad alcune condotte tenute da un condomino nei confronti della famiglia del vicino. Questi, ritenendo dovuta la riconsegna dell'appartamento in ragione di alcuni giudizi in materia civile, poneva in essere condotte disturbative e molestie volte a ottenere l'allontanamento della famiglia dal condominio. Egli in particolare interveniva più volte sul contatore tagliando la fornitura d'acqua del vicino (la cui moglie, malata oncologica, necessitava di costante approvvigionamento di acqua), installava delle telecamere puntate sulla proprietà adiacente e alzava la musica a livelli tali da rendere impossibile studiare al figlio del vicino di casa.

Le pronunce di merito
Sia il Tribunale, che il riesame, confermavano il reato di cui all'articolo 612 bis del Codice penale, e comminavano la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi del reato, imponendo al reo di mantenere una distanza pari ad almeno dieci metri dalla casa del vicino.Il reato accertato, infatti, era quello di atti persecutori, che prevede che «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita […]».

Il ricorso alla Suprema corte
Avverso la predetta ordinanza di misure cautelari, ricorreva in Cassazione il condannato contestando sia il merito delle misure, sia l'assenza di motivazione da parte del Tribunale irrogante. Con la sentenza 17 novembre 2020, numero 1541, la Cassazione accoglieva il ricorso e rinviava al Tribunale per una nuova valutazione nel merito.Il ragionamento giuridico della decisione della Cassazione era il seguente: la misura cautelare del divieto di avvicinamento non rispetta i canoni delle norme processuali in quanto si riferisce a un divieto di avvicinamento alla persona per tutte le attività che essa svolga e non è adatta a proteggere la vittima da altre condotte che, eseguite a distanza, possano comportare una molestia verso il bersaglio.

L'esempio, in questo caso, è relativo alla condotta del taglio della fornitura d'acqua e del bombardamento con musica ad alto volume.Entrambe le condotte, infatti, risultano fastidiose e dannose senza bisogno del concreto avvicinamento tra il colpevole e la vittima.La misura cautelare, quindi, risulta sia restrittiva per il colpevole, sia inutile a prevenire altre condotte e quindi inutile per la protezione della vittima.Sottolineava la Cassazione, infatti, come la ragione della misura del divieto di avvicinamento risieda nella necessità di evitare comportamenti di stalking consistenti nel seguire e molestare la vittima con condotte reiterate messe in atto durante l'esercizio delle normali attività di questa.

Impossibile il divieto in condominio
In caso di “stalking condominiale”, la misura non è corretta in quanto vittima e carnefice sono comunque adiacenti (non può essere valida una misura che preveda un divieto di avvicinamento se gli appartamenti sono confinanti) e per le ragioni spiegate non risulta neanche capace di arrestare le condotte delittuose.La sentenza della Cassazione, quindi, non va a modificare la condanna del colpevole, ma revoca la misura del divieto di avvicinamento alla vittima che, in caso di molestie poste in essere a distanza, non pare essere sufficientemente protettiva nei confronti della vittima, pur richiedendo al colpevole un “sacrificio” nella sua libertà di circolazione.Restiamo quindi in attesa della giurisprudenza per identificare un rimedio che consenta, all'esito di un processo per stalking condominiale, di porre in essere misure cautelari veramente in grado di arrestare le molestie e consentire al condomino danneggiato di riprendere la propria esistenza.

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