Condominio

Danni da infiltrazioni fognarie in condominio: il ruolo della compagnia di assicurazione dell’immobile

Nel caso in esame lo stesso era di proprietà di una società poi estinta ed era locato

di Va.S.

I danni causati da infiltrazioni provenienti dalla fognatura condominiale sono, da sempre, uno dei motivi di disputa giudiziaria tra condòmini. Come testimoniato dall'ordinanza 511 del 2021 con la quale la Cassazione si è espressa in merito al ricorso, contro la Corte d'appello di Napoli, promosso dai soci di una società nei confronti di un gruppo di condòmini.

La vicenda
In orgine, la suddetta società aveva citato in giudizio, dinanzi al Tribunale del capoluogo campano, il condominio ed i proprietari dell'immobile dalla stessa condotto in locazione, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infiltrazioni provenienti dalla fognatura condominiale. Il Tribunale di Napoli con la sentenza numero 6143/2012 condannava il condominio al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, e la compagni assicuratrice a tenere indenne il condominio degli effetti della condanna, dichiarando cessata la materia del contendere tra la società ed i proprietari dell'immobile, essendo nelle more intervenuta una transazione.

La compagnia assicuratrice proponeva appello contro tale sentenza, contestando la sussistenza della garanzia assicurativa e chiedendo il rigetto della domanda. I soci della società attrice, cancellata dal registro delle imprese, chiedevano, a loro volta, la riforma della sentenza in merito alla quantificazione del danno che avrebbe dovuto tener conto anche della perdita di finanziamento statale già approvato e dei costi della locazione immobiliare e finanziaria.

La pronuncia d’appello
La Corte partenopea di secondo grado di Napoli, accoglieva l'appello proposto dalla compagnia assicuratrice e rigettava il medesimo proposto dai soci, condannando questi ultimi, il condominio ed i condòmini intervenuti al rimborso in favore della compagnia assicuratrice delle spese del doppio grado ed alle spese del giudizio di appello in favore dei condòmini appellati. La Corte distrettuale chiariva che in caso di cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese, con conseguente estinzione, deve reputarsi intervenuta anche una rinuncia ai diritti di credito ancora incerti.Quanto alla società assicuratrice, sulla scorta delle condizioni generali di contratto, il danno subito dalla società attrice non rientrava tra quelli garantiti dalla polizza.

I motivi del ricorso alla Suprema corte
I soci attori ricorrevano, perciò, in sede di Cassazione sulla base di due motivi, nel primo dei quali deducevano che tra i limitati casi di compensazione rientrano anche quelli della assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza. Nella fattispecie, i ricorrenti evidenziavano che la scelta del liquidatore di chiedere la cancellazione era stata motivo, da parte loro, di opposizione. Il rigetto di quest'ultima avrebbe dovuto cassare la decisione gravata nella parte in cui ha escluso la compensazione delle spese del giudizio di appello.

Un motivo dichiarato, dagli ermellini, inammissibile, in quanto la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Nel secondo motivo, per i ricorrenti, la Corte d'appello, pur escludendo che la compagnia assicurativa fosse tenuta a manlevare il condominio dai danni cagionati alla società, aveva posto a carico dei ricorrenti anche le spese del giudizio di primo grado, omettendo di considerare che la sentenza di primo grado favorevole alla società, di cui i ricorrenti sono successori, era stata confermata. Per i ricorrenti, le spese di lite andavano poste a carico del condominio e dei condòmini intervenuti. Un motivo fondato in quanto, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.

La decisione
La Cassazione ha, perciò, accolto il secondo motivo di ricorso, e dichiarato inammissibile il primo, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ponendo le spese del giudizio di primo grado, come liquidate dal giudice di appello in favore della compagnia assicuratrice ed a carico del condominio e dei condòmini intervenuti, compensando le spese del giudizio tra parte ricorrente, parte controricorrente ed intimati.

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