Condominio

Anche l'amministratore di condominio revocato dal giudice rimane in carica in regime di proroga

La revoca giudiziale non comporta la cessazione immediata del mandato: può convocare l'assemblea per la nomina del suo successore

di Giuseppe Donato Nuzzo

La revoca giudiziale dell'amministratore di condominio non comporta la cessazione immediata dell'incarico. L'amministratore revocato continua a svolgere le attività urgen ti dirette ad evitare pregiudizi agli interessi comuni dei condominio. È pertanto valida l'assemblea convocata dall'ex amministratore revocato per la nomina del nuovo amministratore . È questo il principio che si ricava dalla sentenza della Corte d'appello di Ancona numero 1400 del 28 dicembre 2020.

In primo piano l’interesse del condominio
Ribaltata completamente la sentenza di primo grado del Tribunale di Fermo. Secondo la Corte, anche l'amministratore revocato dal giudice continua ad esercitare i poteri in regime di proroga. Prevale l'interesse del condominio a non rimanere privo di amministrazione per evitare danni al bene comune.

I fatti
La vicenda riguardava l'impugnazione della delibera condominiale, ritenuta illegittima in quanto l'assemblea era stata convocata dall'amministratore già cessato dalla carica, a seguito di revoca disposta con provvedimento del giudice.Il condominio sosteneva la piena validità della delibera, in quanto l'ex amministratore aveva agito in regime di proroga. Tra l'altro, nel caso di specie ricorrerebbe anche il requisito dell'urgenza. Secondo i difensori del condominio, infatti, era necessario convocare l'assemblea per nominare un nuovo amministratore, in quanto sussisteva una situazione di morosità di numerosi condomini.

È prevalente il principio dell'interesse del condominio a non rimanere privo di amministrazione per evitare danni al bene comune. I giudici d'appello hanno ritenuto fondate le tesi del Condominio. Hanno quindi riconosciuto legittima la convocazione dell'assemblea e valida la nomina del nuovo amministratore.

La proroga dei poteri
La sentenza in commento si conforma alla giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale «nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell'amministratore, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari (tra le altre Cassazione civile 7699/2019; 821/2014; 18660/2012)».

Ambito di applicazione
I giudici ricordano che la proroga è applicabile in ogni caso di revoca. Non osta all'applicabilità dell'istituto il disposto di cui all'articolo 66, comma 2, delle disposizioni attuative del Codice civile, in quanto esso presuppone che non vi sia un amminist ratore e non che sia cessato dall'incarico.

Attività urgenti
Non è un impedimento nemmeno la nuova formulazione dell'articolo 1129 Codice civile. Tale norma, all'ottavo comma, prescrive che alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e a seguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni. Secondo la Corte, l'espressione “compimento di attività urgenti” lascia intendere che non può esserci una cessazione immediata dell'incarico da parte dell'amministratore.

La decisione
Nel caso in esame, dunque, del tutto legittimamente il precedente amministratore ha provveduto a convocare l'assemblea necessaria alla nomina del nuovo amministratore.Pertanto, la conseguente delibera con cui è stato nominato l'amministratore intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, determina la cessazione della materia del contendere.

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