Condominio

Spese condominiali e decreto ingiuntivo. L'acconto versato in extremis non salva il condomino moroso

Nel senso che il condominio potrebbe aver, come nel caso in esame, attivato l’azione prima e pertanto l’ingiunzione conserva piena validità

di Giuseppe Nuzzo

È privo di vizi il decreto ingiuntivo notificato al condomino moroso dopo il pagamento di un acconto sulla maggiore somma dovuta. Nessun profilo di colpa o negligenza si configura nella richiesta di notifica dell'ingiunzione da parte del condominio dopo il versamento dell'acconto. Il decreto era stato già emesso per l'intero debito. Se il debitore avesse adempiuto alle proprie obbligazioni alle singole scadenze, il condominio non sarebbe stato costretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria con il procedimento d'ingiunzione. È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Bergamo numero 1924 del 31 dicembre 2020.

Il fatto
Un condomino proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo con il quale gli veniva ingiunto di pagare circa 7300 euro di spese condominiali. Il condomino ritiene illegittima l'ingiunzione in quanto, qualche giorno prima della notifica del decreto, aveva versato un acconto di 1500 euro e, pertanto, la somma dovuta era inferiore a quella ingiunta.Per il condominio, invece, il decreto è legittimo. Il decreto era stato notificato al debitore il 3 febbraio, ma era stato emesso dal tribunale il 3 gennaio, alcuni giorni prima rispetto al versamento dell'acconto (10 gennaio). Pertanto, alla data di redazione del decreto ingiuntivo, il condominio non poteva essere a conoscenza che il condomino debitore, successivamente all'emissione del decreto stesso, avrebbe corrisposto l'acconto sulla maggiore somma dovuta.

La questione
L'acconto versato dal condomino moroso dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ma prima della notifica dello stesso, è sufficiente a bloccare l'ingiunzione di pagamento? O meglio: è scorretto il comportamento del condominio che, dopo aver ricevuto un acconto, notifica il decreto ingiuntivo al debitore per il pagamento dell'intero credito?La risposta fornita dal Tribunale di Bergamo è di segno negativo.

Nel caso di specie, il condomino moroso non ha provveduto a saldare tempestivamente, alle scadenze fissate dall'assemblea condominiale, il debito maturato nei confronti del condominio, nonostante le diffide trasmesse dall'amministratore condominiale.È evidente – osserva il giudice – che «se il debitore avesse adempiuto alle proprie obbligazioni alle singole scadenze, il condominio non sarebbe stato costretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria con il procedimento d'ingiunzione».Il condominio ha quindi dovuto agire per il pagamento delle spese condominiali, il cui titolo è pacifico «non risultando alcuna contestazione o impugnazione delle delibere condominiali di approvazione dei bilanci da parte dell'opponente».

Il condominio non poteva sapere
Alla data di emissione del decreto ingiuntivo, il debito del condomino era quello indicato nel ricorso. Il decreto ingiuntivo, quindi, alla data di sua formazione, era esente da vizi, valido, perfetto e completamente efficace. Il condominio, alla data di redazione del decreto ingiuntivo, non poteva sapere che il condomino debitore avrebbe corrisposto la somma di euro 1500 dopo l'emissione del decreto stesso.

Le conclusioni del Tribunale di Bergamo
«Nessun profilo di colpa o negligenza si configura nella richiesta di notifica dell'ingiunzione da parte del condominio che, considerato il pagamento parziale comunque minimo, in ogni caso successivo alla data di emissione del decreto, ha ridotto la pretesa creditoria senza azionarlo in sede esecutiva e dichiarando alla prima udienza».Il giudice ha quindi confermato l'ordinanza ex articolo 186ter Codice procedura civile richiesta dal condominio in sede di opposizione condannando il condomino al pagamento del debito residuo (circa 5800 euro) oltre le spese processuali.

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