Condominio

Restano obbligatori interventi trainanti e salto di classe

di L.D.S.

Anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione agevolati con il super ecobonus del 110%, come per tutti gli altri lavori che vogliano accedere all’incentivo, deve essere effettuato almeno uno dei tre interventi «trainanti», vi deve essere l’aumento delle classi energetiche e devono essere rispettate le condizioni previste dai requisiti tecnici fissati dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Due classi energetiche

Anche per la demolizione e ricostruzione è necessario, ai fini del super ecobonus, rispettare il requisito del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio e acquisire l’Ape ante e post intervento (circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, risposta 5.2.10).

A questi fini, nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’Ape post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale (Faq Enea n. 7 di ottobre 2020).

Ecobonus e limiti di spesa

Seguendo lo stesso principio, anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione agevolati con il super ecobonus del 110% deve essere effettuato almeno uno dei tre interventi «trainanti» (Guida dell’agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020, paragrafo 6). Relativamente ai limiti di spesa, poi, si applicano esattamente gli stessi che si utilizzano per il super bonus del 110% dedicato all’ecobonus e ai tre interventi «trainanti».

Terzo paletto: requisiti soggettivi e oggettivi

Considerando che la detrazione del 110% per la demolizione e la ricostruzione è contenuta nell’articolo 119, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e deve rispettare i «limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2» (cioè per l’ecobonus), si ritiene che debbano essere rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi dell’articolo 119, comma 9, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (condomìni su parti comuni, «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» e altro), oltre che quelli del comma 10, relativamente ad un «numero massimo di due unità immobiliari», per le persone fisiche.

Rientra tra i requisiti oggettivi anche quello dei lavori solo sulle «unità immobiliari» residenziali (che non siano appartenenti alle categorie catastali «A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico», A/1 e A/8), introdotto dalla circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2, per l’ecobonus e per gli interventi antisismici.

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