Condominio

Struttura in ferro con base in cemento e coperta con un telo: non è un pergolato, serve il permesso

Accolta la richiesta di demolizione dunque arrivata dal Comune anche era trascorso molto tempo dallo loro collocazione

di Giuseppe Nuzzo

Non possono qualificarsi come semplici pergolati delle strutture in ferro di rilevanti dimensioni, poggiate su basamenti in cemento e coperte con teli ombreggianti o lastre ondulate, poste al servizio di un compendio produttivo agricolo e destinate a soddisfare esigenze durevoli. Lo ha chiarito il Tar Basilicata nella sentenza numero 779 del 9 dicembre 2020.

I fatti
Nel caso specifico, i giudici amministrativi hanno ritenuto abusive le numerose strutture in ferro di dimensioni variabili (da 92 mq a 950 mq), poggiate su basamenti in cemento e coperte con teli ombreggianti o lastre ondulate.Il Comune aveva emesso un'ingiunzione di demolizione delle predette strutture in ferro, in quanto realizzate senza permesso di costruire. Ingiunzione ritenuta legittima dal Tar.

Nozione di pergolato
Secondo il tribunale va escluso che queste strutture siano riconducibili alla nozione di pergolato, non possedendone i requisiti dimensionali (trattasi di opere di non modesta estensione e di notevole impatto volumetrico) e funzionali (trattasi di opere non precarie o ornamentali, ma poste di un compendio produttivo agricolo e destinate a soddisfare esigenze durevoli).

Autorizzazione
Di conseguenza, le strutture di ferro in questione sono assoggettate a preventiva autorizzazione «secondo la disciplina del Dpr 380/2001, nonché - in considerazione del vincolo paesaggistico cui è astretta l'area di ubicazione - a previo parere ai sensi del Dlgs 42/2004, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sezione IV, 22 agosto 2018, numero 5008; Tar Puglia, Lecce, sezione I, 22 maggio 2018, numero 875; Tar Campania, sezione II, 26 novembre 2019, numero 5580)».

Legittimo affidamento
Rigettata la difesa dei privati, che invocavano la tutela del legittimo affidamento. I giudici richiamano l'orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo cui «il tempo trascorso fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di alcun affidamento e non grava l'amministrazione di uno specifico onere di motivazione in merito all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso da considerarsi in re ipsa (tra le altre Consiglio di Stato, sezione II, 9 ottobre 2020, numero 6023)».

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