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Contatori individuali dell’acqua, chi decide tra assemblea e condomino?

In un condominio di sette unità è presente un contatore generale per la lettura del consumo totale di acqua, non sono presenti i sottocontatori nelle singole unità. Una delibera assembleare aveva previsto la ripartizione a mm della spesa dell'acqua. Un condomino va a installare un sottocontatore nella propria unità e chiede quindi di poter pagare i metri cubi che effettivamente consuma, è legittima tale richiesta? L'assemblea può rifiutarsi?

di Rosario Dolce

La domanda

In un condominio di sette unità è presente un contatore generale per la lettura del consumo totale di acqua, non sono presenti i sottocontatori nelle singole unità. Una delibera assembleare aveva previsto la ripartizione a mm della spesa dell'acqua. Un condomino va a installare un sottocontatore nella propria unità e chiede quindi di poter pagare i metri cubi che effettivamente consuma, è legittima tale richiesta? L'assemblea può rifiutarsi?

A cura di Smart24 Condominio

Per rispondere compiutamente al lettore, occorre partire dal principale riferimento normativo dato alla materia trattata. Il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e, in particolare, nella previsione contenuta nell'articolo 146, comma 1, lett. F), prevede che: “Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a: [...] f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano”.

A fronte, tuttavia, della laconica disciplina locale, la materia risulta ancora riconducibile al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri risalente al 4 marzo 1996 e all'allegato tecnico che vi fa da corollario, laddove prevede che la ripartizione interna dei consumi relativamente alle utenze multiple debba essere eseguita, a cura e spese dell'utente, tramite installazione di singoli contatori.

Ciò posto, ritornando alla domanda del lettore, si ritiene che la richiesta di un condòmino tesa a chiedere la suddivisione delle spese inerenti la ripartizione delle fatture relative al servizio integrato idrico erogato in favore delle unità immobiliari di cui consta l'edificio in condominio dovrebbe essere valutata positivamente, e, ove formulata formalmente, l'assemblea non potrebbe opporsi all'accoglimento della richiesta, che integra e soddisfa – come visto sopra – interessi che travalicano gli aspetti meramente privatistici.

L'installazione in ogni singola unità immobiliare dei contatori a discarica costituisce misura alla quale il legislatore guarda con particolare favore in quanto volta a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi, all'interno di una prospettiva di tutela ambientale, tesa al risparmio della risorsa idrica (cfr Tribunale di Roma, con la sentenza del 30 gennaio 2017).Altro discorso va fatto, invece, sui criteri di riparto della spesa. Invero, l'unico modo per ovviare ad un criterio perequativo per la declinazione del costo in disamina (come si ritiene, in effetti, sia quello del contatore a discarica) sarebbe quella della “convenzione” di cui al comma 1 dell'articolo 1123 codice civile. In tal caso, l'accordo tra i condòmini deve avvenire coinvolgendo tutti, nessuno escluso. Quindi, anche sotto tale profilo, si consiglia al lettore di aderire alla richiesta del condòmino, già in sede assemblerare.

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