Condominio

Il pari uso della cosa comune non significa uso identico

Per un miglior godimento il singolo può apportare modifiche non penalizzanti però l’utilizzo da parte degli altri

di Selene Pascasi

Tutti i condòmini possono utilizzare la cosa comune purché non ne alterino la destinazione e non impediscano il pari uso ma per “pari uso” non si intende un identico utilizzo essendo sufficiente che gli altri siano in grado di poter soddisfare, anche solo potenzialmente, le loro esigenze. L'uso paritetico che va tutelato, in sostanza, dovrà essere compatibile con la ragionevole previsione dell'utilizzo che in concreto faranno gli altri della stessa cosa e non con l'identico e contemporaneo uso che – in via ipotetica ed astratta – potrebbero farne. Lo scrive il Tribunale di Siracusa con sentenza numero 775 del 26 agosto 2020.

La vicenda
Muove la lite l'atto di citazione formulato da un condomino contro un altro che, a suo avviso, era colpevole di occupare arbitrariamente ed illegittimamente l'intero vano scala e gran parte del terrazzo dello stabile condominiale. Di qui, la richiesta di sgombero. Domanda infondata e respinta. Circa l'occupazione di parte del terrazzo condominiale mediante l'istallazione di un box in legno, osserva il giudice, va ricordato come tutti i partecipanti possano servirsi della cosa comune a patto che non ne alterino la destinazione e non ne impediscano agli altri il pari uso. Ed a tal fine, possono anche apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per un miglior godimento.

Le condizioni per l’uso del bene comune
In sintesi, ricorda il Tribunale di Siracusa, l'uso della cosa comune è sottoposto a due condizioni: divieto di alterare la destinazione d'uso e obbligo di garantirne il pari utilizzo agli altri. Tuttavia, marca, questo non vuol dire che l'uso paritetico debba estendersi fino a configurare un identico uso risultando sufficiente che gli altri partecipanti siano in grado di poter soddisfare, anche soltanto potenzialmente, le loro esigenze. In altre parole, nel caso di utilizzo del bene comune da parte del singolo, si dovrà verificare se lo specifico uso possa comportare una definitiva sottrazione del bene alla disponibilità degli altri o se con tale uso sia rimasta invariata la destinazione principale del bene (Cassazione 16260/2017).

L'uso paritetico, quindi, se non può prescindere da una prognosi sull'uso concreto che gli altri potrebbero fare di quella cosa, neanche potrà ancorarsi alla congettura di un identico e contemporaneo utilizzo. Detto uso paritetico, in sintesi, andrà accertato realisticamente considerando le tangibili necessità dei singoli. Ebbene, tornando alla vicenda, dell'intento di apporre il box sul terrazzo comune (per usarlo come ripostiglio di attrezzi e materiali da lavoro del convenuto) l'attore era ben a conoscenza. E, comunque, l'uso condominiale del lastrico solare non era stato in alcun modo inciso dalla collocazione del casotto laddove – appunto valutato l'uso paritetico della cosa comune in concreto e non in astratto – non era ravvisabile alcun uso esclusivo né un'alterazione stabile e definitiva della sua destinazione. Inevitabile, allora, il rigetto totale della domanda.

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