Condominio

Superbonus e soggetti beneficiari: le precisazioni delle Entrate

La portata della misura è stata estesa se si considerano gli ultimi provvedimenti

di Nadia Parducci

Lo scorso 22 dicembre è stata emanata la Circolare 30/E contenente le risposte ai quesiti relativi alla detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34 (decreto Rilancio). In merito ai soggetti beneficiari del superbonus l'agenzia delle Entrate analizza varie situazioni dubbie. In particolare prevede che il superbonus può essere usufruito solo per le spese per gli interventi trainanti sostenute sulle parti comuni di un condominio e non per gli interventi trainati realizzati sulle singole unità immobiliari possedute da professionisti e società.

Questa affermazione riprende quanto già chiarito con la circolare 24/E del 2020 riguardo le unità immobiliari (oggetto delle agevolazioni) non riconducibili ai «beni relativi all'impresa» (ex articolo 65 del Tuir) o a quelli «strumentali per l'esercizio di arti o professioni» (ex articolo 54, comma 2, del Tuir).

I casi specifici ed i chiarimenti più recenti
In proposito viene chiarito che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito privatistico e, dunque, diversi: − da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni; − dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;− dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

La norma stabilisce che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati su unità immobiliari, in quanto i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono comunque sempre usufruire del superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l'oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

Gli immobili di lusso
Inoltre la circolare prevede che i possessori o detentori delle unità immobiliari cosiddette di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9) possono beneficiare della detrazione per le spese per interventi realizzati sulle parti comuni ma non possono fruire del superbonus per interventi trainati realizzati sulle proprie unità.

Il proprietario di più appartamenti
Con un altro chiarimento fornito dalla circolare 30/E (diramata prima della legge di Bilancio 2021) precisava che un contribuente, che usufruisce del superbonus per un intervento di miglioramento energetico sulle parti comuni di un edificio in condominio, può fruire del superbonus per altri interventi di risparmio energetico trainati nel limite massimo di due unità immobiliari possedute o detenute.
Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio in condominio.

La legge di Bilancio 2021, articolo 1, comma 66, ha allargato il perimetro alle parti comuni degli edifici posseduti da un unico proprietario: quindi qualora il numero degli immobili che compongono l’edificio sia superiore a due ma inferiore a 5, gli interventi trainati possono fruire dell'agevolazione anche per le parti comuni.

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