Condominio

Come proprietari e committenti devono tutelarsi contro i rischi fiscali dei lavori del superbonus 110 %

Vanno visionate con attenzione sia le polizze dei professionisti asseveratori che le polizze già in essere per evitare lunghi contenziosi

di Pier Paolo Bosso

Il grande progetto del superbonus 110 % attrae proprietari, condòmini, amministratori, tecnici, imprese. Le agevolazioni fiscali inducono a fare lavori di coibentazione e di riqualificazione energetica che -senza incentivi- difficilmente verrebbero fatti. I proprietari committenti non vogliono rischiare di partire con studi di fattibilità, progettazioni, lavori sugli edifici senza sicurezza e tranquillità sul fatto che poi non arrivino -dopo i controlli dell'agenzia delle Entrate- revoche dei benefici fiscali, col rischio di dover versare somme pari alle detrazioni godute, direttamente o cedute con la cessione del credito o lo sconto in fattura, oltre a sanzioni ed interessi. I lavori dovranno ora partire, per poter chiudere le operazioni nei termini e con le tempistiche ora allungate al 2022.

Le polizze assicurative
Proprietari, condòmini e amministratori di condominio devono potersi muovere in condizioni di tranquillità. La circolare 30/E, del 22 dicembre 2020, dell'agenzia delle Entrate (paragrafo 6.4.1.) ha chiarito la previsione del Dl Rilancio in tema di polizze assicurative. La polizza indicata al comma 14, dell'articolo 119 del decreto, finalizzata a garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati deve essere stipulata dai soli tecnici abilitati al rilascio delle attestazioni ed asseverazioni, con un massimale adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate ed agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni. Deve cioè garantire ogni intervento e, comunque, non deve essere inferiore a 500.000 euro.

Il visto di conformità
La disposizione non riguarda l'attività di assistenza fiscale e l'apposizione del visto di conformità per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 121 Dl Rilancio) tenuto conto che i soggetti che appongono il visto di conformità (commercialisti, consulenti del lavoro, Caf) sono infatti tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile ai sensi degli articoli 6 e 22 del decreto numero 164 del 1999. Tale polizza deve avere un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità rilasciati che non deve essere inferiore a euro 3.000.000.

Deve anch'essa garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti. Il professionista già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, può anche utilizzare tale polizza, facendo inserire alla compagnia un'autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma. Per quanto riguarda l'adeguatezza della polizza a coprire eventuali danni, la circolare ribadisce che anch'essa deve essere commisurata al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità rilasciati e che il contenuto della polizza attiene all'aspetto contrattualistico tra le parti (professionista fiscale e compagnia).

Le polizze già esistenti
Per quanto riguarda le polizze in essere, le compagnie possono effettuare comunicazioni massive all'agenzia delle Entrate in merito alle posizioni da considerarsi adeguate alla vigente normativa. In tal senso la circolare dell'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (Ania) del 2 novembre 2020, Protocollo 0357, diramata a seguito di un'interlocuzione tra agenzia delle Entrate e l'Ania.

Il rischio che corrono i committenti
In conclusione: i committenti, se non vogliono rischiare -e sicuramente non lo vogliono- prima di partire con ogni lavoro assistito dal superbonus 110 %, devono pretendere di vedere e di avere -da tecnici e fiscalisti- copia delle polizze indicate sopra, in quanto, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'agenzia delle Entrate chiederà -a loro contribuenti- l'importo pari alla detrazione che risulterà non spettante (oltre a sanzioni ed interessi). Dovranno poi difendersi in sede tributaria dal fisco ed avviare un contenzioso legale, lungo e complesso, per rivalsa verso i professionisti che li hanno seguiti.

Ma, se le polizze non saranno più vigenti o non saranno adeguate a coprire ogni conseguenza economica del recupero da parte del fisco, ebbene ogni conseguenza rimarrà disastrosamente a carico del proprietario o condòmino committente. Occorre quindi far esaminare attentamente dal punto di vista legale ogni clausola delle polizze proposte dai professionisti al committente, avendo sempre presente che il condominio -nei confronti dei professionisti- è sempre considerato, dalla Cassazione e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, un consumatore, avente diritto alle tutele derivanti dal Codice del consumo contro clausole vessatorie. Tutte le polizze che garantiscono il contribuente, devono garantire copertura postuma, fino alla scadenza del termine per i possibili controlli fiscali.

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