Condominio

Legittima la delibera che stipula una sola assicurazione per due fabbricati

Non era costituito supercondominio, ma la gestione degli stabili era unica

di Luana Tagliolini

Una delibera assunta dall'assemblea nell'ambito del potere discrezionale di cui gode quale organo sovrano, purché non in contrasto con la legge o con il regolamento di condominio, non può essere oggetto di alcun vaglio di merito da parte del giudice dell'impugnazione (Corte di Appello di Genova, sentenza 1073/2020).

La vicenda
Il principio è stato applicato alla fattispecie riguardante l'impugnazione, da parte di un condomino, di una delibera contenente la decisione, assunta dall'assemblea di un condominio composto di due edifici, di stipulare una polizza assicurativa per tutto lo stabile anziché due separate, una per ciascun corpo di fabbrica.Per il condomino impugnante la delibera era viziata sia perché violava il regolamento di condominio che prevedeva la possibilità di stipulare più polizze e, pertanto, lesiva del diritto di ogni edificio di avere una propria assicurazione sia perché, a suo dire, trattandosi di un supercondominio e non di un condominio complesso esprimeva un eccesso di potere da parte dell'assemblea.Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'invalidità della delibera.

Le pronunce di merito
Il Tribunale rigettava l'impugnazione perché infondata e avverso alla sentenza interponeva appello il ricorrente. I giudici di merito condividevano le motivazioni del Tribunale e rigettavano l'appello. Sostenevano, anch'essi, che pur essendo due gli stabili, in realtà, essi costituivano un solo condominio con un'unica gestione finanziaria e un'unica assemblea e non un supercondominio. Altro è il condomino parziale configurabile nell'articolo 1123 comma 3 Codice civile tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio.In tal caso è necessario verificare, di volta in volta, l'oggetto della delibera per individuare il gruppo dei condomini interessati e aventi diritto a partecipare all'assemblea per deliberare.

Nella fattispecie la verifica era stata eseguita alla luce della specifica norma contenuta nel regolamento di condominio la quale, pur prevedendo la possibilità di stipulare più polizze assicurative una per ogni corpo di fabbrica, era stata considerata, dalla Corte, estremamente chiara nel lasciare al potere discrezione dell'assemblea di tutto il condominio la decisione di stipulare polizze per ogni singolo edificio, senza imposizione alcuna, oppure la facoltà di stipularne anche soltanto una per l'intero fabbricato.Accertata l'alternativa concessa dal regolamento, per i giudici di merito la delibera era legittima e, in quanto espressione della volontà sovrana dell'assemblea non era consentito il sindacato da parte del giudice dell'impugnazione che deve limitarsi ad un controllo di legittimità.

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