L'esperto rispondeCondominio

Abusi negli appartamenti e condòmini che si rifiutano di sanare, come orientarsi per non perdere il 110%?

In un condominio composto da 10 unità immobiliari, nel corso dello verifica dello stato di regolarità urbanistica per poter accedere al Superbonus 110%, il tecnico incaricato ha riscontrato 3 unità immobiliari irregolari poiché hanno installato in ognuna una veranda sul balcone senza le necessarie autorizzazioni del Comune. Adesso bisogna sanare il tutto con l'art. 20 della Legge Regionale Siciliana. Il condòmino può rifiutarsi di sanare l'abuso compromettendo le restanti unità immobiliari nella possibilità di usufruire del superbonus 110%? Cosa fare in questi casi con l'eventuale condòmino riluttante?

di Rosario Dolce

La domanda

In un condominio composto da 10 unità immobiliari, nel corso dello verifica dello stato di regolarità urbanistica per poter accedere al Superbonus 110%, il tecnico incaricato ha riscontrato 3 unità immobiliari irregolari poiché hanno installato in ognuna una veranda sul balcone senza le necessarie autorizzazioni del Comune. Adesso bisogna sanare il tutto con l'art. 20 della Legge Regionale Siciliana. Il condòmino può rifiutarsi di sanare l'abuso compromettendo le restanti unità immobiliari nella possibilità di usufruire del superbonus 110%? Cosa fare in questi casi con l'eventuale condòmino riluttante?

A cura di Smart24 Condominio

Il caso prospettato dal lettore è di difficile soluzione pratica. Il riferimento normativo a cui fare capo è la previsione dell'articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, per come recentemente novellato, laddove precisa che il rispetto delle norme edilizie debba essere verificato solo in relazione alle parti comuni del condominio.

In base al testo normativo il tecnico del condominio sarebbe in grado di poter asseverare le opere che riguardano le parti comuni dell'edificio, nel caso in cui l'appalto delle opere sia funzionale esclusivamente ad esse. In questi termini, la presenza di irregolarità riscontrate all'interno di “parti private” non dovrebbe (o potrebbe) condizionare il buon esito della pratica in sé.

Viceversa, nel caso in cui i condòmini con irregolarità edilizie o urbanistiche accedano al superbonus a mezzo del ricorso (anche) agli interventi trainati, a tal punto, il tecnico che dovrà curare la relativa posizione non potrà che rilevare l'irregolarità di cui trattasi. Ciò a cascata si potrebbe riflettere anche sul buon esito dell'intera procedura avviata dal condominio. Nel qual caso, mette conto rammentare che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto fattibile iniziare le opere di cui alla agevolazione fiscale anche in presenza dei citati abusi, purché prima della conclusione dei lavori gli stesi siano stati sanati con le autorizzazioni amministrative del caso.

Infine, se i singoli condòmini con irregolarità non intendano accedere alla misura, occorrerebbe, anche in tal caso, distinguere le opere a cui essi non prestano il consenso. A ogni buon conto, ove l'analisi di fattibilità del tecnico condominiali subordini l'accesso al superbonus alla regolarizzazione anche delle verande abusive di proprietà del singolo condòmino, al condomìnio non resterà altro da fare che costituire in mora il condòmino esortandola alla pronta regolarizzazione, riservandosi, se del caso, di imputargli i danni subiti dalla relativa mancata messa sanatoria.

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