Condominio

I mercoledì della privacy: Il condomino può installare lo “spioncino” elettronico sulla propria porta?

Se non ci sono riprese di volti, come per lo spioncino tradizionale, non è necessario il consenso dell'assemblea

di Carlo Pikler (Privacy and Legal Advice)

Come noto, la tecnologia ha fatto passi da gigante e oggi permette, anche attraverso gli smartphone, di osservare non solo attraverso la porta di ingresso, ma anche attraverso il portone del nostro palazzo, chi e quando transita. Ormai, il soggetto che beneficia di tali apparecchi può, stando comodamente all'interno del proprio appartamento, oppure stando lontano da esso, monitorare in maniera continuativa quello che accade fuori dal proprio uscio di casa, oppure decidere che tale sistema si accenda solo all'occorrenza o, ad esempio, ad orari prestabiliti a seconda della volontà dell'utilizzatore.

Questa tecnologia rischia di compromettere il diritto alla tutela dei dati personali e, pertanto, non poteva mancare sul punto l'intervento dello Garante nazionale.Secondo quest'ultimo, quando si parla di spioncini elettronici, per capire se gli stessi possano considerarsi leciti e non lesivi dei diritti altrui, si devono analizzare due elementi fondamentali: la modalità di utilizzo dello spioncino elettronico e il trattamento che il titolare voglia effettivamente effettuare.

Le modalità d'uso
Partiamo dall'analisi sulle modalità d'uso dello spioncino, per cercare di inquadrarne la disciplina applicabile.Il ragionamento che pone in essere l'Autority, parte infatti da un assunto: non vi è alcuna differenza tra il tradizionale spioncino e quello digitale se quest'ultimo non oltrepassa la normale angolatura che l'occhiello classico avrebbe. Il solo fatto che l'immagine venga rappresentata su uno schermo, infatti, non cambia le regole sulla privacy. Da ciò consegue che, così come è sempre stato lecito lo spioncino senza telecamera, lo è anche quello collegato alla telecamera.

Seppur, infatti, è indubbia la comodità che tali strumenti possono fornire per la possibilità di collegarli ai cellulari e sapere chi ha cercato il titolare mentre era fuori casa, non è difficile immaginare un utilizzo che vada oltre alla finalità collegata alla sicurezza personale, ma che comporti un monitoraggio e un controllo, anche costante, di ciò che accade all'esterno della proprietà privata.

Viene da sé quindi che l'uso di questi apparecchi è possibile solo nella misura in cui ciò non consenta di vedere oltre il normale angolo visuale che l'occhio umano sarebbe, per natura, in grado di cogliere. Si tratta di applicare un limite umano ad una macchina che di per sé potrebbe andare ben oltre, permettendo di osservare oltre gli angoli e a lunghe distanze. La tutela del passante deve essere garantita in quanto questi non deve essere né osservato né tanto meno ripreso; tutela che, a maggior ragione, dovrà ritenersi applicabile in capo a colui che abita di fronte al soggetto che ha installato lo spioncino elettronico.

I trattamenti che si intendono effettuare
Il Garante pone poi l'attenzione sul “trattamento” inteso secondo la definizione che il Gdpr ci fornisce all'articolo 4: «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali…».Infatti, il Garante ricorda che lo spioncino classico è una piccola fessura posta sulla porta, che ci permette di osservare chi si trovi all'esterno senza che questi possa sapere che lo stiamo guardando. Quando invece le immagini vengono registrate e conservate, il passante ripreso potrebbe sentirsi leso, denunciare l'accaduto, e può quindi configurarsi il reato di interferenza illecita nella vita privata.

La Cassazione è più volte intervenuta sul punto con orientamenti ormai consolidati, sostenendo che è lecito registrare un'azione (o una conversazione) all'insaputa dei presenti solo a condizione che chi registra è presente in quello stesso istante. Invece la registrazione mediante lo spioncino consentirebbe al proprietario di avere un occhio puntato sul proprio pianerottolo anche in propria assenza. Cassazione 1766/ 2008 ; 36032/2008; 44156 /2008; 8762 /2012; 27847 /2015.

Lo spioncino digitale
Quando sulla porta viene installato uno “spioncino digitale”, che funge da telecamera e da videocitofono, capace di percepire tutto ciò che avviene nei 360 gradi del pianerottolo, si rientra nelle regole della videosorveglianza che sono state disciplinate dal Garante della privacy. In questo caso, quindi, non è necessario né il previo consenso dell'assemblea di condominio, né del vicino di casa dirimpettaio ma il proprietario dovrà fare in modo di non riprendere i volti delle persone, altrimenti andrebbe contro le regole della privacy.

Nelle recentissime Faq sulla videosorveglianza, si specifica infatti che, se l'installazione dell'impianto è effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non vengono né trasmesse a terzi, né diffuse, non si applicano le norme previste dal Codice della privacy rientrandosi nella fattispecie dell'uso domestico. Laddove invece il proprietario intenda riprendere aree comuni o di pubblico transito, allora l'installazione si deve considerare illegittima e, pertanto, vietata in quanto si va ad incidere sui diritti altrui.

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