Condominio

Serve il permesso di costruire per trasformare un lastrico privo di ringhiera in una terrazza

Si tratta di intervento di ristrutturazione edilizia e non di manutenzione straordinaria

di Davide Madeddu

Per trasformare un lastrico ispezionabile in terrazza praticabile non è sufficiente la Dia ma è necessario il permesso a costruire perché si tratta di «intervento di ristrutturazione edilizia soggetto a concessione onerosa». È quanto emerge dalla sentenza del Tar di Cagliari (numero 00684/2020) a proposito di un ricorso iniziato nel 2013.

La vicenda
Ad aprile del 2013 i proprietari di un immobile presentano al Comune una Dia per l'avvio dei lavori di manutenzione di uno stabile situato in centro storico. Le opere riguardavano «il rifacimento della copertura dell'immobile al fine del ripristino dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione esistenti, ed erano anche finalizzati – attraverso l'installazione di una ringhiera - al conseguimento di una adeguata sicurezza contro le cadute dall'alto».

Inoltre era prevista anche «per agevolarvi l'accesso, l'installazione di una scala a chiocciola in sostituzione dell'esistente scala alla marinara (composta da scalini in tondino di ferro fissati alla parete di un prospetto)». L'immobile, che ricadeva in centro storico, aveva ottenuto anche l'autorizzazione paesaggistica.

Le tappe che hanno portato alla pronuncia del Tar
Il 22 maggio il Servizio edilizia privata dichiara l'istanza «improcedibile» perché «il lastrico solare oggetto dei lavori si sarebbe trasformato, per effetto di questi ultimi, da terrazza ispezionabile in terrazza praticabile sicché si sarebbe trattato di un intervento di ristrutturazione edilizia soggetto a concessione onerosa e non di un intervento di manutenzione straordinaria». I proprietari, destinatari del provvedimento interdittivo non impugnano il provvedimento e il 18 reiterano la proposta per i «lavori di manutenzione straordinaria della copertura dello stabile».

Con il provvedimento impugnato il Sevizio edilizia privata del Comune, «ritenendo che la Dia presentata non contenesse elementi di novità rispetto a quelli già valutati negativamente in sede di esame della Dia dell'8 aprile 2013, conferma le conclusioni di improcedibilità già comunicate». «La messa in opera di una scala a chiocciola in sostituzione di quella alla marinara e la realizzazione dei parapetti comportano la trasformazione della terrazza ispezionabile a terrazza praticabile, con conseguente aumento di superficie. Trattandosi, quindi, di intervento di ristrutturazione edilizia e non di manutenzione straordinaria, l'intervento è soggetto al rilascio della concessione edilizia onerosa, per la quale dovrà essere presentata apposita istanza in bollo corredata di tutta la documentazione prevista dal Regolamento edilizio vigente». Da qui il ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Ricorso infodato e respinto. Spese compensate.

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